Domanda di rimborso ai volontari del Corpo del soccorso alpino e speleologico

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Come richiedere l'indennità a seguito di operazioni di soccorso alpino e speleologico o durante le relative esercitazioni (rivolto a lavoratori e lavoratrici autonome).

Descrizione

L’articolo 1, legge 18 febbraio 1992, n. 162 ha istituito il diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, impegnati nel soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI).

I lavoratori autonomi e le lavoratrici autonome in veste di volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano hanno diritto a percepire un'indennità nel caso in cui si siano astenuti dal lavoro nei giorni di svolgimento delle operazioni di soccorso alpino e speleologico o durante le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo a quello delle operazioni di soccorso protrattasi per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

L’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro viene riconosciuta previa richiesta di rimborso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (articolo 3, decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379).

Vincoli

La domanda di rimborso deve essere inoltrata al Servizio Lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore o la lavoratrice ha effettuato le operazioni di soccorso o le esercitazioni.

A chi è rivolto

Ai lavoratori autonomi e alle lavoratrici autonome in veste di volontari/e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano.

Per i lavoratori e per le lavoratrici dipendenti si veda la pagina dedicata sul sito dell'INPS

Come fare

La domanda di rimborso deve essere inoltrata al Servizio Lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore\la lavoratrice ha effettuato le operazioni di soccorso o le esercitazioni. L'istanza deve essere corredata della dichiarazione del sindaco del comune ove le operazioni di soccorso/esercitazioni sono state espletate, come pure di una copia fotostatica di un valido documento di identità del/della richiedente. Il Servizio Lavoro, una volta determinato l'ammontare dell'indennità spettante al/alla volontario/a sulla base dell'importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, comunica i dati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale, infine, procederà al pagamento dell'indennità spettante all'avente diritto.

Cosa serve

Documentazione da presentare

La domanda va presentata su apposito modulo, unitamente a:

  • attestato di partecipazione all’attività di soccorso e/o di esercitazione rilasciato dal/dalla Sindaco/a competente;
  • dichiarazione dell’istituto bancario attestante l’intestazione del codice IBAN al lavoratore/lavoratrice autonomo/a
  • documento di identità (se con firma autografa)

Modulistica

Costi

GRATUITO

Ulteriori informazioni

Link a siti esterni

Ultimo aggiornamento: 21/10/2025 16:43

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