Descrizione
L’articolo 1, legge 18 febbraio 1992, n. 162 ha istituito il diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, impegnati nel soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI).
I lavoratori autonomi e le lavoratrici autonome in veste di volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano hanno diritto a percepire un'indennità nel caso in cui si siano astenuti dal lavoro nei giorni di svolgimento delle operazioni di soccorso alpino e speleologico o durante le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo a quello delle operazioni di soccorso protrattasi per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
L’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro viene riconosciuta previa richiesta di rimborso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (articolo 3, decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379).
Vincoli
La domanda di rimborso deve essere inoltrata al Servizio Lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore o la lavoratrice ha effettuato le operazioni di soccorso o le esercitazioni.