A chi è rivolto
Possono presentare domanda associazioni venatorie e cinofile, imprenditori agricoli singoli o associati e privati cittadini.
La normativa provinciale in materia di protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia prevede la possibilità d'istituire delle zone per l'addestramento e le gare di cani (art. 6 della L.P. n. 24/1991). Queste zone possono essere di due tipi: zone in cui vi è il divieto di abbattimento; zone in cui è consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie selvatiche. La deliberazione della Giunta provinciale n. 659 del 12 aprile 2013 ne specifica i criteri, limiti e modalità istitutive.