Descrizione
Le scuole non paritarie svolgono un'attività organizzata di insegnamento nel rispetto delle seguenti condizioni di funzionamento:
- un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici e adeguati alla funzione in relazione al numero degli studenti
- l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo
- alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire
Il riconoscimento e la vigilanza sulle scuole non paritarie sono svolti dalla Provincia che accerta il possesso e la permanenza dei requisiti previsti. La stessa può disporre la cancellazione della scuola dall’elenco provinciale delle scuole non paritarie in caso di perdita di uno o più requisiti.
L’iscrizione nell’Elenco delle scuole non paritarie può essere richiesta in riferimento ai percorsi del primo e secondo ciclo di istruzione.
L’iscrizione della scuola nell’elenco provinciale comporta il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria a partire dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda.
Titoli rilasciati dalle scuole non paritarie
La regolare frequenza della scuola non paritaria costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi né finali. Le alunne e gli alunni devono sostenere l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria. Ai fini dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, le alunne e gli alunni frequentanti una scuola non paritaria iscritta nell’albo provinciale devono sostenere gli esami in qualità di candidati esterni presso una scuola a carattere statale o paritaria, in base alle vigenti disposizioni.
Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, per l'ammissione all’esame di Stato, gli studenti e le studentesse devono presentare domanda, in qualità di candidati esterni, presso l’Ufficio provinciale competente.