Descrizione
Questa tipologia di aiuto "Agevolazioni per le produzioni vegetali - ristrutturazione impianti frutticoli - lp 4/2003 art. 46 - comma 3" è a sostegno del settore frutticolo per rinnovare i vecchi impianti di melo, favorire il cambio varietale e contrastare le malattie causate da organismi nocivi.
Gli aiuti possono essere cumulati con altri regimi o aiuti ad hoc a condizione che l’importo totale degli Aiuti di Stato a favore di un’attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti negli Orientamenti e cioè la percentuale del 40%.
Sono ammissibili a finanziamento i costi per la ristrutturazione di impianti di melo consistenti nel solo acquisto di materiale vivaistico, con esclusione delle varietà del gruppo Golden e delle varietà del gruppo Red. Sono ammissibili solo i rinnovi di impianti di melo di età superiore ai 10 anni, e cioè realizzati nell’anno di impianto, o antecedente ad esso, come indicato a titolo esemplificativo nella sottostante tabella. La verifica di tale parametro sarà effettuata per ogni singolo socio, dall’ufficio competente all’istruttoria delle domande.
| Anno di rinnovo | Anno di impianto |
| 2023 | 2013 |
| Anno N | Anno N - 10 |
L’importo minimo della spesa ammissibile per ciascun socio di organismo associativo, è di Euro 3.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.
La spesa massima ammissibile per singolo socio di organismo associativo è pari ad Euro 90.000,00.
Il costo massimo ammissibile a contributo per singolo astone è il seguente:
- Euro 6,50 per le varietà tradizionali;
- Euro 7,50 per le varietà a club;
- Euro 8,50 per le sole varietà resistenti alla ticchiolatura elencate nell’allegato 2 della delibera della Giunta provinciale n. 1790/2024. Saranno ammissibili eventuali altre varietà resistenti alla ticchiolatura, senza necessità di integrare la tabella di cui al sopra citato allegato 2, purché ne sia documentata la resistenza.
Vincoli
La domanda di aiuto può essere presenta dal 15 novembre 2024 fino al 15 febbraio 2025.
La concessione del contributo comporta l’obbligo a carico del socio beneficiario di rispettare la destinazione d’uso dell’impianto di frutteto per almeno 10 anni ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della L.P. n. 4/2003. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.
Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.
La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.
Il socio beneficiario del contributo deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l’oggetto del contributo concesso.
Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall’art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.