Descrizione
Il trasporto pubblico non di linea che prevede l'utilizzo di navi è soggetto al contingentamento e prevede la richiesta di autorizzazione all’Ispettore di porto (PAT), secondo quanto previsto dal D.M. 13 dicembre 1951.
Il trasporto pubblico non di linea che prevede l'utilizzo di natanti non è soggetto al contingentamento e prevede la richiesta di autorizzazione al Comune territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla legge del 15 gennaio 1992, n. 21. In questo caso, i conduttori dei natanti devono essere iscritti al ruolo di conduttori trasporto pubblico non di linea presso la C.C.I.A della provincia di Trento, ai sensi dell'art. 39 ter della L.P. n.16/1993.