Domanda contributo previdenziale per assistenza e cura figli minori

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Modulo 2025-Domanda di contributo a favore di soggetti che sono autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali obbligatori e/o volontari per i periodi dedicati alla cura dei propri figli minori e/o affidati entro i 3 e/o 5 anni di vita

Descrizione

E' un contributo su oneri previdenziali volontari/obbligatori sostenuti da soggetti che sono autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali obbligatori e/o volontari a Inps/Enti previdenziali o a Fondi di previdenza complementare per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli minori e/o affidati entro i 3 e/o 5 anni di vita.

I figli minori e/o affidati devono essere conviventi con il richiedente e risultare dalla certificazione anagrafica dello stesso. In caso di affidamento si può prescindere dalla situazione anagrafica.

Per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l’adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile.

Per affidamento si intende sia l’affidamento disposto a tempo pieno ai sensi del Titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l’affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.

DURATA E MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo per la copertura previdenziale dei periodi dedicati alla cura e all'educazione dei figli o minori affidati spetta dal compimento del terzo mese di vita ed entro i tre anni di vita dei figli o entro i 3 anni dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell’affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell’affidato/a.

L’importo del contributo è calcolato:

  • fino a 9.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno dei versamenti volontari all’INPS o ad altra cassa previdenziale;
  • fino a 4.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;
  • fino a 4.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno della previdenza complementare,

proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati alla cura ed educazione dei figli e coperti dai versamenti previdenziali.

Il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.

Il contributo per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale spetta dal compimento del terzo mese di vita entro i 5 anni di vita del/la bambino/a. In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell’affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell’affidato/a.

L’importo del contributo è calcolato:

  • fino a 4.500,00 euro rapportati all'anno per la prosecuzione volontaria all'INPS;
  • fino a 2.000,00 euro rapportati all'anno in caso di sostegno della previdenza complementare,

proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell’arco dell’anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell’integrazione dei contributi obbligatori determinata dall’Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.

Ai fini del sostegno della previdenza complementare al momento della presentazione della domanda di contributo, l’interessato/a deve essere iscritto/a ad una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 500,00, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro. Il contributo è versato direttamente dalla Società Pensplan Centrum Spa per conto della Provincia Autonoma di Trento (vedi convenzione stipulata in data 24 gennaio 2022) alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il soggetto beneficiario, senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, salva la sopraddetta regolarità contributiva. Se al momento dell’erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all’interessato; in caso di decesso le somme spettanti vengono versate direttamente agli eredi.

Vincoli

Le domande devono essere presentate:

a) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari e obbligatori;

b) entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale;

c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è svolto il periodo dedicato all’assistenza/cura del figlio minore per coloro che sono iscritti ad un fondo pensione complementare.

Il contributo non spetta in caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata, ivi compresa quella prevista dall’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), autonoma o libero professionale. La normativa stabilisce che non si è in presenza di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui, pur in presenza di un'unica attività, sussista l'obbligo del versamento contributivo in più Casse o Istituti di previdenza obbligatoria, o qualora l'iscrizione a più Casse o Istituti sia dovuta per effetto del contemporaneo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa all'interno della propria unica società di cui si contemporaneamente socio/a attivo/a lavoratore/trice autonomo/a e amministratore/trice.

Il contributo non è cumulabile con gli interventi previsti dall'articolo 2 della Legge regionale 18 febbraio n. 2005, n. 1, dalla Legge regionale 26 novembre 2020 n. 4, nè con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6 bis, 6 ter e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a, con l'intervento previsto dell'art. 14 della Legge regionale 25 luglio 1992 n. 7 ed è inoltre incompatibile con l’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

Può essere concesso un solo contributo per la cura o l’assistenza prestata allo stesso soggetto e nel medesimo periodo anche qualora le domande siano presentate da soggetti diversi.

I contributi a sostegno della previdenza complementare possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita di lavoro e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

A chi è rivolto

Possono presentare la domanda:

  • tutti coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare;
  • i/le lavoratori/trici dipendenti solo del settore privato per i periodi di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale obbligatoria e/o in congedo esclusi i periodi di disoccupazione;
  • i lavoratori autonomi e le lavoratrici autonome;
  • i liberi professionisti e le libere professioniste;
  • i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo;
  • i collaboratori/trici domestici/che iscritti/e ai Fondi complementari.

Il richiedente deve:

1. essere, alla data della domanda, residente ininterrottamente da almeno 5 anni nella regione Trentino Alto-Adige oppure essere residente ininterrottamente da almeno 1 anno nel caso in cui si possa far valere complessivamente nell’arco della propria vita almeno 15 anni di residenza;

2. e non essere titolare di pensione diretta (trattamento di natura pensionistica erogato in dipendenza di versamenti contributivi propri anche figurativi o in dipendenza di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura ad esclusione di quella complementare di cui al D.Lgs 252/2005).

Il richiedente non deve presentare alcuna dichiarazione di condizione economica familiare (ICEF).

Come fare

La domanda può essere presentata:

  • all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo  apapi@pec.provincia.tn.it 
  • ai Patronati di assistenza.

Casi particolari

Se il soggetto richiedente è lavoratore/trice  part-time ed effettua versamenti volontari nelle casse previdenziali dell'Inps, può presentare domanda entro 6 mesi dalla data di pagamento dell'ultimo bollettino Inps del periodo di riferimento.

Cosa serve

Documentazione da presentare

  • quietanze versamenti previdenziali e/o estratti contributivi;
  • documento d'identità valido;
  • eventuale documentazione comprovante i requisiti di accesso.

Tempi e scadenze

2025 31 Dic

Periodo utile per la presentazione dei moduli domande 04/08/2025 ⇢ 31/12/2025

Orario di validità/apertura/disponibilità
Lun
08.30-12.30
Mar
08.30-12.30
Mer
08.30-12.30
Gio
08.30-12.30
Ven
08.30-12.30
Note

Se il soggetto richiedente è lavoratore/trice  parttime ed effettua versamenti volontari nelle casse previdenziali dell'Inps, puo' presentare domanda entro 6 mesi dalla data di pagamento dell'ultimo bollettino Inps del periodo di riferimento.

120 giorni

Giorni massimi di attesa

TERMINI DI PROCEDIMENTO120 giorni dal giorno successivo a quello del ricevimento della domanda.MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONEIn un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento di concessione.

Costi

Marca da bollo
16 Euro

Documenti

Normativa di riferimento

Pacchetto famiglia e previdenza sociale

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Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 «Pacchetto famiglia e previdenza sociale».

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Documenti di supporto

Modulistica per la domanda di concessione contributo su versamenti previdenziali ai fini pensionistici effettuati entro i 3 e/o 5 anni di vita del figlio minore e/o affidato

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 06/08/2025 18:02

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