Descrizione
E' un contributo su oneri previdenziali volontari/obbligatori sostenuti da soggetti che sono autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali obbligatori e/o volontari a Inps/Enti previdenziali o a Fondi di previdenza complementare per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli minori e/o affidati entro i 3 e/o 5 anni di vita.
I figli minori e/o affidati devono essere conviventi con il richiedente e risultare dalla certificazione anagrafica dello stesso. In caso di affidamento si può prescindere dalla situazione anagrafica.
Per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l’adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile.
Per affidamento si intende sia l’affidamento disposto a tempo pieno ai sensi del Titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l’affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.
DURATA E MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo per la copertura previdenziale dei periodi dedicati alla cura e all'educazione dei figli o minori affidati spetta dal compimento del terzo mese di vita ed entro i tre anni di vita dei figli o entro i 3 anni dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell’affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell’affidato/a.
L’importo del contributo è calcolato:
- fino a 9.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno dei versamenti volontari all’INPS o ad altra cassa previdenziale;
- fino a 4.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;
- fino a 4.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno della previdenza complementare,
proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati alla cura ed educazione dei figli e coperti dai versamenti previdenziali.
Il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.
Il contributo per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale spetta dal compimento del terzo mese di vita entro i 5 anni di vita del/la bambino/a. In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell’affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell’affidato/a.
L’importo del contributo è calcolato:
- fino a 4.500,00 euro rapportati all'anno per la prosecuzione volontaria all'INPS;
- fino a 2.000,00 euro rapportati all'anno in caso di sostegno della previdenza complementare,
proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell’arco dell’anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell’integrazione dei contributi obbligatori determinata dall’Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.
Ai fini del sostegno della previdenza complementare al momento della presentazione della domanda di contributo, l’interessato/a deve essere iscritto/a ad una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 500,00, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro. Il contributo è versato direttamente dalla Società Pensplan Centrum Spa per conto della Provincia Autonoma di Trento (vedi convenzione stipulata in data 24 gennaio 2022) alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il soggetto beneficiario, senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, salva la sopraddetta regolarità contributiva. Se al momento dell’erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all’interessato; in caso di decesso le somme spettanti vengono versate direttamente agli eredi.
Vincoli
Le domande devono essere presentate:
a) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari e obbligatori;
b) entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale;
c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è svolto il periodo dedicato all’assistenza/cura del figlio minore per coloro che sono iscritti ad un fondo pensione complementare.
Il contributo non spetta in caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata, ivi compresa quella prevista dall’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), autonoma o libero professionale. La normativa stabilisce che non si è in presenza di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui, pur in presenza di un'unica attività, sussista l'obbligo del versamento contributivo in più Casse o Istituti di previdenza obbligatoria, o qualora l'iscrizione a più Casse o Istituti sia dovuta per effetto del contemporaneo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa all'interno della propria unica società di cui si contemporaneamente socio/a attivo/a lavoratore/trice autonomo/a e amministratore/trice.
Il contributo non è cumulabile con gli interventi previsti dall'articolo 2 della Legge regionale 18 febbraio n. 2005, n. 1, dalla Legge regionale 26 novembre 2020 n. 4, nè con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6 bis, 6 ter e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a, con l'intervento previsto dell'art. 14 della Legge regionale 25 luglio 1992 n. 7 ed è inoltre incompatibile con l’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.
Può essere concesso un solo contributo per la cura o l’assistenza prestata allo stesso soggetto e nel medesimo periodo anche qualora le domande siano presentate da soggetti diversi.
I contributi a sostegno della previdenza complementare possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita di lavoro e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.