Descrizione
E' un contributo sugli oneri previdenziali volontari/obbligatori sostenuti da soggetti che sono autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali obbligatori e/o volontari a Inps/Enti previdenziali e/o ai Fondi di previdenza complementare per i periodi dedicati all'assistenza domiciliare e cura dei propri familiari e/o affini non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento o altra prestazione equivalente entro 4° grado e/o 3° grado di parentela.
Per famigliare del richiedente si intende: il coniuge, la persona con cui è unito civilmente, il parente di 1°, 2°, 3° o 4° grado, l’affine di 1°, 2° o 3° grado, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica o il parente di 1°, 2°, 3° grado del convivente more uxorio.
La persona a cui si presta assistenza deve essere beneficiaria dell'indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, oppure, nel caso di minori di 5 anni, anche di altra prestazione per invalidità civile.
DURATA E MISURA DEI CONTRIBUTI
Il contributo per la copertura previdenziale di periodi dedicati all’assistenza di famigliari non autosufficienti è concesso:
- fino a 4.000,00 euro all’anno a sostegno dei versamenti volontari all’INPS o ad altra cassa previdenziale. Il contributo è elevabile fino a 9.000,00 euro qualora l'assistenza sia rivolta a figli o minori affidati (conviventi con il richiedente e risultanti dalla certificazione anagrafica dello stesso) di età inferiore ai cinque anni, purché non iscritti a strutture educative e centri diurni per disabili;
- fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;
- fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno della previdenza complementare.
Il contributo è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati all’assistenza del famigliare non autosufficiente e coperti dal versamento previdenziale.
Il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.
Nel caso di lavoratori a tempo parziale, il contributo a sostegno dei versamenti volontari e della pensione complementare è ridotto della metà (importo massimo 2.000,00 euro) e viene calcolato proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell’arco dell’anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell’integrazione dei contributi obbligatori determinata dall’Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.
Ai fini del sostegno della previdenza complementare al momento della presentazione della domanda di contributo l’interessato/a deve essere iscritto/a ad una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 500,00, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro. Il contributo è versato direttamente dalla Società Pensplan Centrum Spa per conto della Provincia (vedi convenzione stipulata in data 24 gennaio 2022) alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il soggetto beneficiario, senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, salva la sopraddetta regolarita' contributiva. Se al momento dell’erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all’interessato; in caso di decesso le somme spettanti vengono versate direttamente agli eredi.
Vincoli
Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari e/o obbligatori e/o a quello in cui si è svolto il periodo dedicato all’assistenza del familiare non autosufficiente per il contributo sulla previdenza complementare.
Il contributo spetta, fra l’altro, a condizione che la persona a cui il richiedente presta assistenza sia titolare di prestazione per invalidità civile, se di età inferiore inferiore ai cinque anni, o dell’indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente negli altri casi (l’Agenzia provinciale per l’assistenza si riserva di verificare direttamente).
Il contributo non spetta in caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata, ivi compresa quella prevista dall’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), autonoma o libero professionale. La normativa stabilisce che non si è in presenza di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui, pur in presenza di un'unica attività, sussista l'obbligo del versamento contributivo in più Casse o Istituti di previdenza obbligatoria, o qualora l'iscrizione a più Casse o Istituti sia dovuta per effetto del contemporaneo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa all'interno della propria unica società di cui si contemporaneamente socio/a attivo/a lavoratore/trice autonomo/a e amministratore/trice.
Può essere concesso un solo contributo per la cura o l’assistenza prestata allo stesso soggetto e nel medesimo periodo anche qualora le domande siano presentate da soggetti diversi.
I contributi a sostegno della previdenza complementare possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita di lavoro e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Il contributo non è cumulabile con il contributo previdenziale per la cura e assistenza figli minori e affidati (LR 1/2005 ART.1), contributo previdenziale ai fini pensionistici per le/i casalinghe/i (LR 7/1992 ART. 4 e 6 bis), contributo previdenziale per gli artisti (LR 4/2020), contributo previdenziale per i lavoratori autonomi agricoli se il titolare dell'azienda agricola coincide con il beneficiario dell'intervento (LR 7/1992 ART.14) ed è inoltre incompatibile con l’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe (LR 3/1993).