Domanda contributo previdenziale assistenza familiari non autosufficienti

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Modulo 2025 - Domanda di contributo a favore di soggetti che sono autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali obbligatori e/o volontari per i periodi dedicati all'assistenza domiciliare e cura dei propri familiari e/o affini non autosufficienti

Descrizione

E' un contributo sugli oneri previdenziali volontari/obbligatori sostenuti da soggetti che sono autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali obbligatori e/o volontari a Inps/Enti previdenziali e/o ai Fondi di previdenza complementare per i periodi dedicati all'assistenza domiciliare e cura dei propri familiari e/o affini non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento o altra prestazione equivalente entro 4° grado e/o 3° grado di parentela.

Per famigliare del richiedente si intende: il coniuge, la persona con cui è unito civilmente, il parente di 1°, 2°, 3° o 4° grado, l’affine di 1°, 2° o 3° grado, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica o il parente di 1°, 2°, 3° grado del convivente more uxorio.

La persona a cui si presta assistenza deve essere beneficiaria dell'indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, oppure, nel caso di minori di 5 anni, anche di altra prestazione per invalidità civile.

DURATA E MISURA DEI CONTRIBUTI

Il contributo per la copertura previdenziale di periodi dedicati all’assistenza di famigliari non autosufficienti è concesso:

  • fino a 4.000,00 euro all’anno a sostegno dei versamenti volontari all’INPS o ad altra cassa previdenziale. Il contributo è elevabile fino a 9.000,00 euro qualora l'assistenza sia rivolta a figli o minori affidati (conviventi con il richiedente e risultanti dalla certificazione anagrafica dello stesso) di età inferiore ai cinque anni, purché non iscritti a strutture educative e centri diurni per disabili;
  • fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;
  • fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno della previdenza complementare.

Il contributo è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati all’assistenza del famigliare non autosufficiente e coperti dal versamento previdenziale.

Il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.

Nel caso di lavoratori a tempo parziale, il contributo a sostegno dei versamenti volontari e della pensione complementare è ridotto della metà (importo massimo 2.000,00 euro) e viene calcolato proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell’arco dell’anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell’integrazione dei contributi obbligatori determinata dall’Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.

Ai fini del sostegno della previdenza complementare al momento della presentazione della domanda di contributo l’interessato/a deve essere iscritto/a ad una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 500,00, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro. Il contributo è versato direttamente dalla Società Pensplan Centrum Spa per conto della Provincia (vedi convenzione stipulata in data 24 gennaio 2022) alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il soggetto beneficiario, senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, salva la sopraddetta regolarita' contributiva. Se al momento dell’erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all’interessato; in caso di decesso le somme spettanti vengono versate direttamente agli eredi.

Vincoli

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari e/o obbligatori e/o a quello in cui si è svolto il periodo dedicato all’assistenza del familiare non autosufficiente per il contributo sulla previdenza complementare.

Il contributo spetta, fra l’altro, a condizione che la persona a cui il richiedente presta assistenza sia titolare di prestazione per invalidità civile, se di età inferiore inferiore ai cinque anni, o dell’indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente negli altri casi (l’Agenzia provinciale per l’assistenza si riserva di verificare direttamente).

Il contributo non spetta in caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata, ivi compresa quella prevista dall’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), autonoma o libero professionale. La normativa stabilisce che non si è in presenza di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui, pur in presenza di un'unica attività, sussista l'obbligo del versamento contributivo in più Casse o Istituti di previdenza obbligatoria, o qualora l'iscrizione a più Casse o Istituti sia dovuta per effetto del contemporaneo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa all'interno della propria unica società di cui si contemporaneamente socio/a attivo/a lavoratore/trice autonomo/a e amministratore/trice.

Può essere concesso un solo contributo per la cura o l’assistenza prestata allo stesso soggetto e nel medesimo periodo anche qualora le domande siano presentate da soggetti diversi.

I contributi a sostegno della previdenza complementare possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita di lavoro e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il contributo non è cumulabile con il contributo previdenziale per la cura e assistenza figli minori e affidati (LR 1/2005 ART.1), contributo previdenziale ai fini pensionistici per le/i casalinghe/i (LR 7/1992 ART. 4 e 6 bis), contributo previdenziale per gli artisti (LR 4/2020), contributo previdenziale per i lavoratori autonomi agricoli se il titolare dell'azienda agricola coincide con il beneficiario dell'intervento (LR 7/1992 ART.14) ed è inoltre incompatibile con l’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe (LR 3/1993).

A chi è rivolto

Possono presentare la domanda:

  • tutti coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare;
  • i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per i periodi di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale obbligatoria e/o in congedo esclusi i periodi di disoccupazione;
  • i lavoratori/trici autonomi/e;
  • i liberi/e professionisti/e;
  • coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno;
  • i collaboratori/trici domestici/che iscritti/e ai Fondi complementari.

Il richiedente deve:

1. essere, alla data della domanda, residente ininterrottamente da almeno 5 anni nella regione Trentino Alto-Adige oppure essere residente ininterrottamente da almeno 1 anno nel caso in cui si possa far valere complessivamente nell’arco della propria vita almeno 15 anni di residenza;

2. non essere titolare di pensione diretta (trattamento di natura pensionistica erogato in dipendenza di versamenti contributivi propri anche figurativi o in dipendenza di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura ad esclusione di quella complementare di cui al D.Lgs 252/2005);

3. non aver raggiunto il requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

Come fare

La domanda può essere presentata:

- all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo apapi@pec.provincia.tn.it;

- ai Patronati di assistenza.

Cosa serve

Documentazione da presentare

  • quietanze versamenti previdenziali;
  • documento d'identità valido;
  • eventuale documentazione comprovante i requisiti di accesso.

Tempi e scadenze

2025 31 Dic

Periodo utile per la presentazione dei moduli domande 04/08/2025 ⇢ 31/12/2025

Orario di validità/apertura/disponibilità
Lun
08.30-12.30
Mar
08.30-12.30
Mer
08.30-12.30
Gio
08.30-12.30
Ven
08.30-12.30
Note

Se il soggetto richiedente è lavoratore/trice  parttime ed effettua versamenti volontari nelle casse previdenziali dell'Inps, puo' presentare domanda entro 6 mesi dalla data di pagamento dell'ultimo bollettino Inps del periodo di riferimento.

120 giorni

Giorni massimi di attesa

TERMINI DI PROCEDIMENTO120 giorni dal giorno successivo a quello del ricevimento della domanda.MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONEIn un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento di concessione.

Costi

Marca da bollo
16 Euro

Documenti

Normativa di riferimento

Pacchetto famiglia e previdenza sociale

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Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 «Pacchetto famiglia e previdenza sociale».

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 21/10/2025 16:40

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