Descrizione
I beni mobili e immobili di interesse culturale in possesso ad enti pubblici (beni demaniali o appartenenti a soggetti pubblici diversi da stato, regioni, comuni e altri enti territoriali, ad enti ed istituti legalmente riconosciuti) o persone giuridiche senza fine di lucro (ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), non possono essere alienati fino a quando non viene effettuata la verifica di interesse prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. 42/2004; fatti salvi i trasferimenti tra Stato, Regioni ed altri enti pubblici territoriali.
Successivamente alla verifica e confermata l’appartenenza dei beni al patrimonio culturale questi possono essere alienati solo previa autorizzazione che deve essere richiesta dal legale rappresentante dell'ente o delle persone giuridiche anche in caso di permuta e per tutti quei negozi giuridici quali l'alienazione, la costituzione di pegno, di ipoteca o di servitù.
L’autorizzazione non è invece prevista per i trasferimenti a qualsiasi titolo in favore dello Stato e della Provincia autonoma di Trento (art. 6 bis L.P. 1/2003).