Descrizione
Le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono deducibili nella misura effettivamente rimasta a loro carico.
I soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali immobili ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004, ai fini di conseguire le agevolazioni fiscali previste dall’art. 15, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R. Testo unico delle imposte sui redditi), in luogo della documentazione e
certificazione sul carattere necessario e la congruità delle spese sostenute per interventi conservativi su beni culturali, possono presentare alla UMSt soprintendenza per le attività e i beni culturali dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 40 legge 22 dicembre 2011, n. 214), dalla quale deve risultare la necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) è relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione; devono essere tralasciate tutte quelle opere che, sia pur autorizzate, sono state realizzate per esigenze funzionali.
Le agevolazioni fiscali ai proprietari dei beni di interesse storico ed artistico costituiscono un forte strumento indiretto a sostegno della conservazione dei beni, a fronte, da un lato, della notevole incidenza delle spese necessarie per effettuare gli interventi (spesso a carattere obbligatorio) e, dall’altro, della scarsa disponibilità di risorse da destinare alla conservazione del patrimonio.