Descrizione
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri/lavoratore padre (nel caso questi sia lavoratore dipendente e la madre non lo sia, anche casalinga), durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un 'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. I riposi raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse. Essi comportano il diritto della madre e/o del padre a uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro .
Fermo restando che i riposi di cui sopra devono assicurare alla lavoratrice/al lavoratore la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del/della bambino/a, la loro distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata con il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio. In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dal Servizio Lavoro. Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.