Descrizione
La denuncia di trasferimento ha principalmente il compito di permettere l’eventuale esercizio del diritto di prelazione a favore della Provincia autonoma di Trento, che ha la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, alienati a titolo oneroso, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione (art. 60).
L'esercizio della prelazione deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia (art. 61, c. 1) o entro centottanta giorni se la denuncia è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c. 2).
Entro tali termini il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente e la proprietà passa alla Provincia dalla data dell’ultima notifica (art. 61, c. 3). L'atto, in pendenza di tale termine, rimane condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione e l’alienante non può effettuare la consegna della cosa (art. 61, c. 4).
La violazione delle disposizioni in materia di alienazione sono sanzionate penalmente dall’art. 173 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Vincoli
Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. In caso di violazione dell’obbligo è previsto a carico del trasgressore l’irrogazione di sanzioni penali e amministrative. (art. 59, c. 5).