Descrizione
La lavoratrice e il lavoratore che intendono rassegnare le dimissioni devono preliminarmente notificare al datore di lavoro, a mezzo lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata, la comunicazione con la quale manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando contestualmente la data relativa all’ultimo giorno di lavoro.
In base agli articoli 54 del D.lgs. 151/2001 le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del/della bambino/a. Il divieto di licenziamento di trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del/della bambino/a.
A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Vincoli
Nel caso in cui il Servizio Lavoro dovesse verificare la non genuina volontà di dimettersi, non procederà con la convalida e il rapporto di lavoro non potrà essere risolto.
A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.