Convalida dimissioni lavoratrici/tori madri/padri (con minori fino a tre anni)

  • Attivo

La lavoratrice madre e il lavoratore padre che si dimettono durante i primi tre anni di vita del/della figlio/a devono convalidare le proprie dimissioni presso l'Ispettorato del Lavoro (in Provincia di Trento è competente il Servizio Lavoro).

Descrizione

La lavoratrice e il lavoratore che intendono rassegnare le dimissioni devono preliminarmente notificare al datore di lavoro, a mezzo lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata, la comunicazione con la quale manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando contestualmente la data relativa all’ultimo giorno di lavoro.

In base agli articoli 54 del D.lgs. 151/2001 le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del/della bambino/a. Il divieto di licenziamento di trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del/della bambino/a.

A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Vincoli

Nel caso in cui il Servizio Lavoro dovesse verificare la non genuina volontà di dimettersi, non procederà con la convalida e il rapporto di lavoro non potrà essere risolto.

A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

A chi è rivolto

  • alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
  • alla lavoratrice e al lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino;
  • alla lavoratrice o al lavoratore, nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 151/2001;
  • alla lavoratrice durante il periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione (ex art.35, comma 4, D. Lgs. n. 198/2006)

Campo di NON applicazione:

  • lavoratrici/lavoratori domestici (se le dimissioni avvengono oltre il periodo di congedo obbligatorio),
  • le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale.

Come fare

Per convalidare le dimissioni la lavoratrice o il lavoratore potrà scegliere tra due modalità:

  • presentarsi di persona allo Sportello del Servizio Lavoro di Trento (non è necessario l’appuntamento): lunedì 9-13 e 14-16.30 e dal martedì al venerdì 9-12.30
  • richiedere un colloquio online “a distanza”, in sostituzione del colloquio in presenza con la funzionaria/il funzionario del Servizio Lavoro.

Cosa serve

Documentazione da presentare

  • copia della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro/alla datrice di lavoro, debitamente datata e firmata da entrambe le parti, per avvenuta ricezione delle dimissioni; o inviata tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata;
  • copia di documento di identità (da esibire in originale anche in occasione del colloquio online);
  • NB → qualora si richieda l’attivazione della procedura “a distanza”, contattare l'ufficio competente per fissare un appuntamento online. Il modulo di richiesta attivazione colloquio online dovrà essere trasmesso al Servizio Lavoro - unitamente alla lettera di dimissioni e al documento di identità - al seguente indirizzo pec: serv.lavoro@pec.provincia.tn.it

Tempi e scadenze

Servizio sempre attivo

Costi

GRATUITO

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 01/08/2025 18:11

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