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Il 30 giugno 2026 è il nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo
modalità per la richiesta dei contributi per le spese sostenute per il controllo e la certificazione del metodo di produzione biologica, Legge provinciale n. 4/2003 art. 47 co. 4
Il 30 giugno 2026 è il nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo
Per l'annualità 2026 sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di contributo per le spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico.
Il contributo è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi, calcolati dalla data della prima notifica presentata nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (in sigla SIAN) dall’operatore biologico, tenendo conto anche degli anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda.
Saranno ammesse a finanziamento anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2026 anche prima della presentazione della domanda di contributo.
Sono ammissibili le spese sostenute per il processo di certificazione fino ad un massimo di 2.000,00 euro per gli operatori biologici iscritti nella sezione dei "produttori" e 5.000,00 euro per gli operatori iscritti nella sezione dei "preparatori" e per i "gestori di alpeggi". Per la certificazione di gruppi di operatori il limite massimo di spesa ammissibile viene definito mediante un'analisi di congruità derivante dal confronto concorrenziale con numero 3 preventivi di spesa.
Gli impegni per il richiedente sono:
1. aderire al sistema biologico,
qualora, nel corso dell'anno, il soggetto destinatario del contributo receda dal sistema di controllo si applicano i seguenti criteri:
- se la permanenza nel sistema è maggiore o uguale a 270 giorni il contributo spettante viene liquidato per intero;
- se la permanenza nel sistema nell'anno di riferimento è inferiore o uguale a 180 giorni il contributo spettante viene interamente revocato;
- se il recesso dal sistema avviene dopo 180 giorni e prima di 270 giorni il contributo viene rideterminato e rapportato in base al tempo di permanenza nel sistema;
- limitatamente al pascolo permanente se la permanenza nell'anno di riferimento è inferiore a 153 giorni, il contributo viene interamente revocato;
2. non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per i costi di certificazione oggetto dei presenti criteri;
3. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco da parte dei soggetti incaricati al controllo.
Il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti 2. e 3. comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente.
Sono beneficiari gli operatori iscritti nell’elenco provinciale degli operatori biologici nelle sezioni dei produttori e dei preparatori presenti nel Sistema Informativo Biologico.
In aggiunta, per la certificazione di gruppi di operatori possono presentare domanda i soggetti previsti dall'art. 2 della L.P. 4/2003 che rappresentano gli operatori biologici.
Le imprese possono presentare domanda di contributo per i costi relativi alla certificazione di produzioni ottenute su terreni o allevamenti nonché siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio provinciale, a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale in provincia di Trento.
Per l'annualità 2026 saranno ritenute ricevibili le domande presentate da operatori la cui prima notifica come operatore biologico in SIAN, sia avvenuta dal 1 gennaio 2021, fatto salvo che per quell'annualità l'operatore biologico non abbia già beneficiato del contributo sul bando del corrispondente anno.
La domanda dovrà essere presentata al Servizio Politiche Sviluppo Rurale mediante il portale SRTrento dagli operatori biologici, direttamente o avvalendosi di uno dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati all'inserimento.
A seguito della concessione del contributo da parte del Dirigente del Servizio con determinazione, l'utente sarà tenuto a presentare domanda di liquidazione. Il termine per la rendicontazione decorre dall'1 dicembre al 31 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.
La domanda (già presente sulla piattaforma informatica SrTrento) deve contenere:
a) nome e dimensione dell’impresa richiedente;
b) codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA);
c) indicazione dell’attività (produttore, preparatore);
d) ubicazione dell’attività;
e) importo preventivato dei costi di controllo per tutti gli operatori; con riferimento alla certificazione di gruppi di operatori, a supporto dell'importo preventivato devono essere allegati 3 preventivi di spesa;
f) Organismo di Controllo (O.d.C) prescelto;
g) indicazione in merito alla presenza o meno della fattura al momento della presentazione della domanda a dimostrazione delle spese già sostenute.
Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso al contributo previsto.
il termine del procedimento decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande
L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande compete all'Ufficio per le Produzioni biologiche del Servizio Politiche Sviluppo Rurale.
Con apposita determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale si provvederà alla concessione del contributo.
Per le domande ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento provvederà a darne apposita comunicazione.
Presentazione domanda sul portale SR-TRENTO
Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 779 di data 31 maggio 2024 e s.m.i concernente l''approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per le spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico, articolo 47, comma 4, della legge provinciale 28 marzo 2003, n.4 (Legge provinciale in materia di agricoltura). Riapertura termini per la presentazione delle domande.
Leggi di piùApprovazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per le spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico, articolo 47, comma 4, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura). Anno 2024 e successivi.
Leggi di piùSostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati
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