Descrizione
I criteri di finanziamento sono relativi all'art. 35, comma 1 (Irrigazione e Bonifica) della L.p. 4/2003 "Legge provinciale sull'agricoltura".
L’importo minimo di spesa ammissibile richiesta per ogni singola domanda di contributo - IVA compresa - deve essere pari ad almeno Euro 50.000,00.
La spesa massima ammissibile richiesta per domanda di contributo - IVA compresa - non può superare l'importo di Euro 400.000,00.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per singolo beneficiario.
Gli interventi oggetto di finanziamento, possono essere effettuati prima del provvedimento di concessione delle agevolazioni purché i lavori abbiano avuto inizio e gli acquisti siano stati effettuati dopo la presentazione della regolare domanda di agevolazione. L'avvio anticipato non vincola in alcun caso l'Amministrazione alla concessione del relativo contributo.
Vengono ammessi a finanziamento i soli costi ammissibili relativi a:
- lotti di completamento di impianti irrigui in corso di realizzazione finanziati a valere sull’art. 35, comma 1 della L.P. n. 4/2003;
- interventi destinati all’efficientamento, ammodernamento e messa in sicurezza di impianti esistenti;
- interventi volti all’ampliamento di impianti esistenti.
Nell'ambito dei sopra citati costi ammissibili sono finanziabili i seguenti interventi:
- la costruzione, il potenziamento, il risanamento e l’ammodernamento di opere quali serbatoi e bacini di accumulo di acqua a scopo irriguo e antibrina da eseguirsi nell’ambito dei volumi superficiali o sotterranei oggetto di coltivazione delle cave sulla base di appositi accordi di programma approvati dalla Giunta provinciale;
- ricerche idriche per uso irriguo e antibrina: lavori di scavo di pozzi nonché tutte le opere per l’allestimento del pozzo medesimo e la formazione di drenaggi;
- la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di captazione a scopo irriguo (opere di presa, stazioni di pompaggio, dissabbiatori, impianti di filtrazione, ecc.);
- il rinnovo o realizzazioni ex novo di impianti di adduzione interaziendale tramite la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di consegna alle aziende (tubazioni, allacciamenti ecc.) limitatamente alla parte in gestione diretta dal Consorzio;
- l’automazione, il telecontrollo di impianti irrigui e la realizzazione di sistemi di misurazione della quantità d’acqua prelevata ed erogata;
- la realizzazione di opere accessorie agli impianti irrigui volte a migliorare la gestione della risorsa idrica ed abbinare l’irrigazione ad altre tecniche colturali (fertirrigazione, misuratori di umidità del suolo) con esclusivo riferimento a sistemi di adduzione interaziendale.
Per la determinazione della spesa ammissibile in fase di concessione del contributo si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all’elenco prezzi vigente della Provincia. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra richiamati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista sulla base di un’analisi prezzi allegata. Nel caso di voci di spesa non riscontrabili nell’elenco prezzi potranno essere ritenute ammissibili voci di spesa diverse purché giustificate dal progettista sull’analisi prezzi allegata. Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.) i progetti, per i beneficiari classificabili quali Amministrazioni Aggiudicatrici, devono essere presentati ai sensi della normativa vigente sui Lavori Pubblici.
Analogamente, sempre per i beneficiari classificabili quali Amministrazioni Aggiudicatrici e relativamente alle forniture, i progetti devono essere presentati ai sensi della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e ss. mm. e ii..
L'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile. A tal fine i soggetti beneficiari devono dichiarare in sede di presentazione della domanda di contributo, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata dagli stessi in detrazione. L’aliquota IVA ammessa è quella vigente al momento della concessione del contributo.
In riferimento alla tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi possono essere ammesse a finanziamento le somme per imprevisti nella misura massima del 3% della spesa ammessa dei lavori.
Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche per:
- progettazione
- direzione dei lavori
- coordinamento della sicurezza
- indagini e sondaggi geognostici
- screening o valutazioni di impatto ambientale
- perizie geologiche e archeologiche
Tali spese possono essere sostenute dal beneficiario anche prima della presentazione della domanda di contributo.
Le spese tecniche relative alla progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sono riconosciute nella misura massima dell'8% delle spese ammissibili per lavori, forniture ed imprevisti.
Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, detti valori sono aumentati di 2 punti percentuali per la predisposizione del piano sicurezza e degli adempimenti connessi previsti dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm e ii..
Sono, altresì, ammissibili ulteriori eventuali spese per indagini/sondaggi geognostici, screening/valutazioni di impatto ambientale, perizie geologiche, archeologiche e studi di fattibilità purché giustificate e documentate.
Le spese tecniche complessivamente riconosciute (ricomprese nell’elenco sopra riportato) non possono in ogni caso superare il limite massimo del 12% della spesa ammessa iniziale comprensiva della voce imprevisti.
Non sono ritenute ammissibili le spese per:
- interventi di ordinaria manutenzione;
- interventi inerenti la distribuzione a livello aziendale (ali gocciolanti, asta e portairrigatore e irrigatori);
- interventi finalizzati alla realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini idroelettrici;
- semplici investimenti di sostituzione.
La percentuale di contribuzione prevista è la seguente:
| Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado | 80% |
| Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, purché l'iniziativa sia a servizio di più consorzi di I grado | 90% |
| Consorzio Trentino di Bonifica | 80% |
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le spese ammissibili a liquidazione sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, comprovate da fattura.
Liquidazione di acconti (stati di avanzamento)
Può essere erogato un solo acconto, sulla base di uno stato di avanzamento delle iniziative realizzate. L’entità dell’acconto è computata nei limiti dell’80% del contributo concesso.
Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:
- domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- dichiarazione del direttore lavori attestante la data di inizio dei lavori e l'ammontare dei lavori eseguiti relativi ai SAL liquidati all'impresa e richiesti con la domanda di acconto;
- verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;
- copia semplice delle fatture quietanzate, in formato foglio di stile- PDF, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l’avvenuto pagamento, che documentino i lavori ammessi alle agevolazioni. Le fatture devono riportare il codice CUP (codice unico di progetto) e l’eventuale codice CIG. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell’amministrazione è tenuto a rendere disponibili le fatture originali. Si precisa che la fattura o documento probatorio deve descrivere in modo dettagliato l’intervento al quale si riferisce.
Sulla base della tipologia del progetto finanziato e qualora tecnicamente fattibile, si valuta l’effettuazione di una verifica idraulica, eseguita sul posto, da parte della struttura competente ai fini della liquidazione del contributo. A tale riguardo, considerato che la disponibilità dell'acqua è assicurata solo nel corso della stagione irrigua, è necessario che il beneficiario che intenda presentare la domanda di liquidazione fuori dalla stagione irrigua, faccia richiesta preventiva per la verifica idraulica all'interno del periodo sopra indicato, al fine di evitare una sospensione dei termini per la liquidazione finale, in attesa della riapertura della stagione e della disponibilità di acqua circolante nell’impianto.
Prima della liquidazione finale il Servizio effettuerà un sopralluogo di verifica su un campione dell'80% delle domande istruite, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 2 bis, della L.P. n. 23/92.
Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:
- domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori che attesti anche l’osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali;
- libretto delle misure;
- disegni di contabilità;
- quadro di raffronto planimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato;
- stato finale dei lavori e delle somme a disposizione;
- stato finale relativo agli oneri della sicurezza;
- eventuali liste delle economie;
- eventuali atti di sottomissione e verbali di concordamento nuovi prezzi;
- nel caso di ricerche d’acqua, le prove di portata;
- qualora non presentato in fase di richiesta di stato d'avanzamento: verbale di aggiudicazione dei lavori con citati i nominativi delle ditte invitate, le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;
- qualora non presentato in fase di richiesta di stato d'avanzamento: verbale di aggiudicazione delle forniture, ivi comprese quelle riguardanti la rete di distribuzione finale, nonché la tipologia di gara espletata;
- qualora non già comunicata in fase di presentazione della domanda di contributo iniziale, indicazione degli estremi (data e numero di protocollo) relativi al documento “concessione per l'uso dell'acqua”, o legittimo titolo di utilizzazione delle acque, anche attraverso un’attestazione rilasciata dal Servizio competente in materia di Utilizzazione delle acque pubbliche;
- copia semplice delle fatture quietanzate, in formato foglio di stile- PDF, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l’avvenuto pagamento, che documentino i lavori ammessi alle agevolazioni. Le fatture devono riportare il codice CUP (codice unico di progetto) e l’eventuale codice CIG. In ogni caso, il beneficiario, su richiesta dell’amministrazione è tenuto a rendere disponibili le fatture originali. Si precisa che la fattura o documento probatorio deve descrivere in modo dettagliato l’intervento al quale si riferisce;
- dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 5 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. e ii..
- dichiarazione dell’avvenuto aggiornamento sulla piattaforma SIGRIAN dello schema irriguo consorziale con quanto realizzato con la domanda finanziata.
Ai fini istruttori, il responsabile del procedimento si riserva la possibilità di richiedere in formato digitale copia della documentazione sopra citata, in disponibilità al beneficiario.
Qualora in sede di liquidazione finale si verificasse che l’eventuale contributo erogato a seguito di una domanda di acconto fosse eccedente rispetto a quello spettante, si procederà al recupero della parte liquidata in eccesso, maggiorata degli interessi legali.
Vincoli
Fascicolo aziendale (FA)
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di contributo, deve possedere il fascicolo aziendale aggiornato. Per quanto riguarda la definizione degli elementi che costituiscono la base per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale e della sua validazione si fa riferimento al “Manuale del fascicolo aziendale” curato dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) - Contatti: appag@provincia.tn.it - 0461/495877.
Codice Unico di progetto (CUP), codice identificativo di gara (CIG) e modalità di pagamento.
Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente intestato al beneficiario.
È obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (CUP) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dal Servizio Agricoltura e sarà comunicato a ogni beneficiario entro il provvedimento di concessione del contributo. Le amministrazioni aggiudicatrici, che provvedono in autonomia a scaricare detto Codice, dovranno invece comunicarlo alla Struttura competente unitamente al Codice Identificativo di Gara (CIG).
La spesa supportata da documenti (fatture e/o pagamenti) privi di codice CUP non sarà ammissibile a finanziamento.
Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice CUP, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP manualmente sulla fattura (foglio di stile-PdF) ed allegando distinta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del richiedente, dove sono riportati gli estremi della fattura, l’importo e la tipologia di iniziative realizzate collegate alla fatturazione e il codice CUP assegnato per tali iniziative. Nel caso di fattura pagata, vanno indicati anche gli estremi del pagamento effettuato e i relativi estremi di tracciatura. È inoltre ammessa la riconciliazione, con le medesime modalità sopra esplicitate, nel caso in cui sia rilevato un errore nella digitazione del codice CUP, che deve comunque risultare scritto su tutti i documenti probatori della spesa (fatture e attestazioni di pagamento).
Si richiama l’attenzione alla richiesta e alla citazione, sui documenti di spesa, del codice CIG, Codice Identificativo Gara, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici.
Relativamente ai pagamenti effettuati tramite il modello F24, relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o all’accertata compensazione ovvero il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
REQUISITI DA RISPETTARE CON RIGUARDO ALLE NORMATIVE SULLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE
Il progetto oggetto di finanziamento deve soddisfare i seguenti requisiti:
- prevedere l’installazione di contatori fissi, qualora non già presenti, per misurare volumetricamente i consumi di acqua relativi all’area soggetta ai lavori finanziati, all'inizio ed alla fine del periodo irriguo, nel rispetto delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2495 di data 29/12/2016 e n. 2093 di data 19/10/2018 e da ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2505 di data 29/12/2022;
- la messa in opera di sistemi di interruzione o parzializzazione della portata d'acqua che consentono di rilasciare, direttamente alle opere di presa da cui è attuato il prelievo, i quantitativi d'acqua non utilizzati allo scopo irriguo;
- aggiornamento sulla piattaforma SIGRIAN dello schema irriguo consorziale con quanto realizzato con la domanda finanziata. Il soddisfacimento di questo adempimento è dichiarato nella domanda di rendicontazione.
TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
La rendicontazione delle iniziative ammesse a finanziamento deve essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data deve essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato, ma l’opera o l’intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l’opera o l’intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo è ridotto proporzionalmente in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 19 settembre 2007 e ss. mm. e ii..
Per quanto riguarda le proroghe al termine per la rendicontazione delle iniziative ammesse a finanziamento, l'eventuale mancata osservanza del termine e quanto non dettagliato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 di data 19 settembre 2007 e ss. mm. e ii..
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE OPERE E DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Soggetti che rientrano nelle previsioni della normativa sui LL.PP.
Nell’aggiudicazione e affidamento delle opere e degli incarichi di progettazione è assicurato il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.
Soggetti che NON rientrano nelle previsioni della normativa sui LL.PP.
In considerazione delle tipologie e degli importi dei lavori finanziati, si prescrivono le seguenti procedure di aggiudicazione che devono essere rispettate ai fini dell’ammissibilità delle spese rendicontate.
Importi relativi a lavori e forniture fino a Euro 300.000,00:
Il committente deve invitare a presentare offerta almeno cinque imprese. La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte deve avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.
Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporta i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l’altro, devono essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale è inserita nella documentazione da produrre in sede di richiesta di acconto o liquidazione finale.
Il criterio di affidamento è, di norma, quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara con l’esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si hanno almeno due risposte valide dalle ditte invitate.
In caso contrario, la stazione appaltante deve ripetere l'esperimento della procedura di aggiudicazione.
Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.
Importi relativi a lavori e forniture sopra Euro 300.000,00 fino a Euro 1.000.000,00:
Il committente invita a presentare offerta almeno sette imprese.
La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte deve avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.
Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporta i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l’altro, devono essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale è inserito nella documentazione da produrre in sede di richiesta di anticipi, acconti o liquidazione finale.
Il criterio di affidamento è, di norma, quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara, con l’esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si hanno almeno due risposte valide dalle ditte invitate.
In caso contrario la stazione appaltante deve ripetere l’esperimento della procedura di aggiudicazione.
Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.
Per entrambe le tipologie di aggiudicazione sopra prescritte, è data facoltà al committente di stabilire modalità per l’esclusione delle offerte anomale, anche facendo riferimento alle modalità previste dall’art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10 Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 26/93), stabilendo eventualmente limiti di esclusione diversi. Le eventuali richieste di deroga alle procedure sopra precisate, possono essere autorizzate dal Servizio competente in materia di agricoltura, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.
DIVIETO DI CUMULO
Nel caso in cui il beneficiario fruisca di ulteriori contribuzioni da parte di altri enti pubblici per l’iniziativa oggetto di finanziamento, queste non possono superare in termini percentuali la misura massima dell’intervento pubblico come previsto dall'art. 5 della Legge provinciale n. 4/2003 e ss. mm. e ii.. Il rispetto del citato divieto di superamento della predetta soglia massima è espressamente dichiarato dal beneficiario nella domanda di contributo.
In sede di collaudo, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione attestante il rispetto della soglia massima contributiva, quale elemento necessario ai fini della liquidazione finale delle agevolazioni concesse.
OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO
La concessione dei contributi di cui all'art. 35, comma 1 della L.P. n. 4/2003 comporta l’obbligo di non alienare, cedere o distogliere, anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali i contributi sono stati concessi per il seguente periodo:
- 3 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per le macchine e beni mobili;
- 10 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per i beni immobili, ivi comprese le attrezzature fisse.
Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall’art. 6 della l.p. n. 4/2003 è svolto a campione sulle domande soggette a vincolo.
Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese, è effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23/12/2010. Il campione è estratto dalla struttura provinciale competente secondo le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.