Descrizione
L'aiuto riguarda l'acquisto e la posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature multifunzionale per l'applicazione di fitofarmaci e per l'utilizzo antibrina sugli appezzamenti di frutteti, piccoli frutti e vigneti, al massimo fino al loro valore di mercato, come previsto dal punto (153) lettera b) degli Orientamenti.
I progetti proposti dovranno riguardare una tipologia di investimento in un impianto tecnologico innovativo di trattamento a “punto fisso” che dovrà rispettare le caratteristiche nelle modalità descritte secondo i criteri di selezione previsti al punto 7 del Bando approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1520 di data 18.08.2023 e che permetterà ai beneficiari finali - aziende agricole socie di enti cooperativi e/o loro consorzi, attive nella produzione agricola primaria - di prevenire e ridurre l’inquinamento mediante la riduzione degli agenti inquinanti nell’aria, nell’acqua, nel suolo e nel sottosuolo.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente i progetti che siano evolutivi di iniziative progettuali avviate nell'ambito dei PEI (Gruppi Operativi nell'ambito del Partenariato Europeo dell'Innovazione), in materia di agricoltura sostenibile e che, nello specifico si prefiggano il raggiungimento di almeno 3 degli obiettivi specificati al punto 7 del Bando approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1520 di data 18.08.2023.
L’intensità dell’aiuto è pari al 65% dei costi ammissibili.
Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è fissato in Euro 50.000,00.
Il limite massimo di contributo per domanda è fissato in Euro 1.000.000,00 per singolo richiedente.
In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste dai punti (103), (104) e (109) del capitolo “Cumulo di aiuti” degli Orientamenti. Gli aiuti possono essere accordati anche nell’ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l’importo totale degli aiuti di Stato a favore di un’attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti negli Orientamenti. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base agli Orientamenti. Gli aiuti autorizzati a norma degli Orientamenti non possono essere cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti negli Orientamenti.
Non sono ammissibili i costi relativi a:
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- capitale circolante;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- oneri accessori (es. spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti, viaggio, vitto e alloggio);
- acquisto e installazione di beni usati;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al beneficiario.
Vincoli
Le domande di contributo devono essere presentate dal giorno 28 agosto 2023 al 28 settembre 2023.
Se non sarà rispettato il termine sopra citato la domanda sarà ritenuta irricevibile.
L'iniziativa dovrà essere avviata dopo la presentazione della domanda (come previsto al punto 4 del Bando approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1520 di data 18.08.2023).
Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dal bando dei criteri approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1520 di data 18 agosto 2023.
La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso degli impianti tecnologici per almeno 3 anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Legge provinciale n. 4/2003. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.
Nel caso di alienazione del bene prima della scadenza dei termini previsti i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo previsto.
La durata residua è calcolata dalla data del verificarsi delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.
Il beneficiario del contributo deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente al libero accesso alle strutture e alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo stesso.
Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario dall’art. 6 della L.P. n. 4/2003 e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà viene effettuato successivamente alla liquidazione finale del contributo, secondo quanto previsto dalla disposizioni provinciali vigenti in materia.
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE
Sono ammissibili esclusivamente le spese pagate tramite bonifico bancario o postale o mediante RIBA dal conto corrente intestato al beneficiario (conto corrente dedicato, non necessariamente esclusivo).
E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (CUP) attribuito dal Servizio competente in materia di Agricoltura, e comunicato al beneficiario, in tutte le fatture elettroniche (foglio di stile) e in tutti i pagamenti.
Le istruzioni e le modalità con le quali dovrà essere apposto il (CUP) sulla documentazione di spesa saranno comunicate al richiedente con la comunicazione di assegnazione del codice (CUP) come stabilito dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonchè la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.