Descrizione
La Provincia riconosce alle associazioni di volontariato di cui al comma 4 dell’art. 23 della L.P. 16/2010, che svolgono il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza in convenzione con il servizio sanitario provinciale, un contributo forfettario annuo per lo svolgimento di attività, diverse da quelle oggetto delle suddette convenzioni, aventi finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale o di promozione del volontariato e svolte quali attività secondarie e strumentali; il contributo in misura fissa forfettaria annua è riconosciuto sulla base del numero di volontari attivi non occasionali iscritti nel registro di cui all’art. 17 del CTS previa dimostrazione dello svolgimento delle predette attività. Per le medesime attività, la Provincia riconosce inoltre un ulteriore contributo forfettario annuo, composto da una quota fissa e da due quote premiali, alle associazioni che per le attività svolte si avvalgono in via esclusiva di personale volontario.