Descrizione
L'aiuto intende sostenere l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite l’installazione di impianti fotovoltaici in rete, combinati anche a sistemi di accumulo, la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico del soggetto beneficiario.
L’investimento deve essere realizzato e localizzato nel territorio della provincia di Trento.
Saranno ammessi a finanziamento i soli impianti per l’autoconsumo. A tal fine sono ammissibili le spese relative all’acquisto e all’installazione di impianti fotovoltaici (comprensivi di inverter e di sistemi di ancoraggio) con potenza di picco (P):
a) da 5 kWp fino a 50 kWp per le imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente e le società costituite per la conduzione di di imprese agricole.
Il limite massimo di spesa a kWp è pari a 2.000,00 €/kWp per impianti con potenza fino a 50 kWp nel limite massimo di Euro 75.000,00.
Gli impianti devono essere realizzati su strutture aziendali, e/o loro pertinenze, strumentali all’attività del richiedente, oppure installati a terra nel rispetto della normativa in materia urbanistica e della L.P. n. 4/2022, (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022).
Gli impianti devono altresì essere collegati al contatore del soggetto beneficiario. Il contatore dovrà essere distinto rispetto a quello per uso abitativo. Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda.
E’ ammissibile l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo con una spesa massima pari a 1.000,00 €/kWh, con un limite di spesa complessiva massima ammissibile di € 50.000,00, esclusivamente in aggiunta agli interventi individuati alla lettera a).
E' ammessa la presentazione di una sola domanda di agevolazione a valere sul presente Bando. Nel caso di domande che comprendano l'installazione di più impianti fotovoltaici, la potenza massima e l'ammontare massimo di spesa ammissibile per gli stessi sarà calcolata conteggiando la somma dei kWp di ciascun impianto, nei limiti massimi ammissibili stabiliti dal Bando.
L’intensità dell’aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile per le microimprese, piccole e medie (PMI);
Gli aiuti saranno concessi in conto capitale.
Non sono ammissibili le spese indicate al punto 3.3 dell’allegato 1 della delibera dei criteri n. 219 di data 10 febbraio 2023:
Vincoli
E' possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Sono ammissibili le spese sostenute dal beneficiario esclusivamente pagate mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente intestato al beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all’iniziativa).
E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture (fogli di stile) e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dal Servizio Agricoltura sarà comunicato ad ogni beneficiario.
In merito al CUP dovranno essere osservate le seguenti modalità di applicazione:
- il CUP deve essere sempre presente nei documenti probatori della spesa (fatture e documenti di pagamento) emessi successivamente alla comunicazione del CUP stesso;
- è ammessa la “riconciliazione” apponendo manualmente il codice CUP e accompagnandolo da dichiarazione rilasciata dal beneficiario nei seguenti casi:
i) documenti di spesa ammissibili da bando ed emessi prima della comunicazione del codice CUP;
ii) errore nella digitazione del codice CUP;
iii) presenza del codice CUP su almeno uno dei documenti probatori della spesa (fattura o quietanza).
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.P. 4/2003, le iniziative oggetto di finanziamento devono essere effettuate successivamente alla presentazione della domanda.
Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dal bando dei criteri approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 10 febbraio 2023.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Secondo quanto previsto dall’art. 6 della L.P. 4/2003, la concessione del contributo comporta l’obbligo a carico del soggetto beneficiario di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali è stato concesso il contributo per almeno 10 anni a decorrere dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.
Nel caso di mancato rispetto del termine previsto dal comma 1, il soggetto beneficiario è tenuto, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.
Il soggetto beneficiario dell’agevolazione deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l’oggetto dell’agevolazione concessa.
Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario dall’art. 6 della L.P. n. 4/2003 è effettuato su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà è effettuato su un campione di almeno il 5% delle domande, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.
Nel caso in cui al soggetto beneficiario, dopo la presentazione della domanda di agevolazione e prima del provvedimento di concessione della medesima, subentri un altro soggetto per effetto di conferimento, cessione di azienda, altra operazione sull’azienda oppure per effetto di trasformazione o altra operazione societaria, al soggetto subentrante è ammesso il subentro nella titolarità della domanda. Il Servizio Agricoltura verifica la sussistenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal punto 2 del presente Bando; qualora ne accerti la sussistenza, dispone la concessione dell’agevolazione in capo al medesimo; qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti, dispone il diniego dell’agevolazione.
Successivamente alla concessione dell’agevolazione, prima della sua liquidazione, al soggetto beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) per effetto di conferimento o cessione di azienda, altra operazione sull’azienda oppure trasformazione o altra operazione societaria. Il Servizio Agricoltura verifica la sussistenza, in capo al cessionario dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal punto 2 del presente Bando; qualora ne accerti la sussistenza, dispone il subentro e lo comunica medesimo; qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti, dispone la revoca dell’agevolazione.