Contributi alle cooperative agricole per impianti fotovoltaici

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I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 31 maggio 2023. E' possibile presentare domanda di liquidazione e rendicontare le spese sostenute.

Come richiedere contributi da parte delle cooperative agricole per la realizzazione di investimenti in impianti fotovoltaici.

Descrizione

L'aiuto intende sostenere l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite l’installazione di impianti fotovoltaici in rete, combinati anche a sistemi di accumulo, la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico del soggetto beneficiario.

L’investimento deve essere realizzato e localizzato nel territorio della provincia di Trento.

  1. Saranno ammessi a finanziamento i soli impianti per l’autoconsumo. A tal fine sono ammissibili le spese relative all’acquisto e all’installazione di impianti fotovoltaici (comprensivi di inverter e di sistemi di ancoraggio) con potenza di picco (P) da 20 kWp fino a 1000 kWp.
  2. Il limite massimo di spesa a kWp è pari a 2.000,00 €/kWp per impianti con potenza fino a 50 kWp e a 1.500,00 €/kWp di potenza per impianti con potenza superiore a 50 e fino a 1000 kWp, nel limite massimo stabilito al successivo paragrafo 6. Per impianti con potenza superiore, la spesa ammissibile sarà comunque ricondotta ai massimali previsti dal Bando.
  3. Gli impianti devono essere realizzati su strutture aziendali, e/o loro pertinenze, strumentali all’attività del richiedente, oppure installati a terra nel rispetto della normativa in materia urbanistica e della L.P. n. 4/2022, (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022).
  4. Gli impianti devono altresì essere collegati al contatore del soggetto beneficiario. Il contatore dovrà essere distinto rispetto a quello per uso abitativo.
  5. E’ ammissibile l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo con una spesa massima pari a 1.000,00 €/kWh, con un limite di spesa complessiva massima ammissibile di € 50.000,00, esclusivamente in aggiunta agli interventi di cui al precedente paragrafo 1.
  6. Il limite massimo di spesa complessivamente ammissibile per impianto, comprensivo delle spese previste ai precedenti paragrafi 2 e 5 e secondo la suddivisione del precedente paragrafo 1,  per gli impianti è pari a Euro 1.000.000,00.
  7. E' ammessa la presentazione di una sola domanda di agevolazione a valere sul presente Bando. Nel caso di domande che comprendano l'installazione di piu' impianti fotovoltaici, la potenza massima e l'ammontare massimo di spesa ammissibile per gli stessi sarà calcolata conteggiando la somma dei kWp di ciascun impianto, nei limiti massimi ammissibili stabiliti dal Bando.

L’intensità dell’aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile per le microimprese, piccole e medie (PMI);

L'intensità dell'aiuto è pari al 30% della spesa ammissibile per le grandi imprese.

Gli aiuti saranno concessi in conto capitale.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

  1. impianti fotovoltaici installati a terra, e che quindi consumano suolo, in aree diverse da quelle consentite dalla normativa urbanistica vigente e dalla L.P. n. 4/2022 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022);
  2. investimenti meramente sostitutivi di impianti esistenti, che non comportano un miglioramento della prestazione energetica pari ad almeno il 50% rispetto a quella degli esistenti;
  3. spese di smontaggio e smaltimento di impianti esistenti;
  4. spese di rimozione e smaltimento eternit o amianto;
  5. spese tecniche;
  6. l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo da utilizzare su impianti esistenti;
  7. gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard imposti dalla legge;
  8. investimenti realizzati in economia (forniture di opere, beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da documenti di spesa);
  9. servizi di consulenza per l’ottenimento di contributi pubblici e servizi di assistenza e gestionali post-vendita;
  10. operazioni di leasing;
  11. imposta sul valore aggiunto (IVA);
  12. pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  13. i costi relativi a sanzioni, oneri e spese processuali e di contenziosi;
  14. interessi debitori e interessi di mora;
  15. le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
  16. oneri accessori (es. spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti, viaggio, vitto e alloggio);
  17. acquisto e installazione di beni usati;
  18. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  19. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al beneficiario. In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione, sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;
  20. pagamenti effettuati con modalità non previste da questo Bando o in compensazione.

Vincoli

Le domande di contributo devono essere presentate dal giorno 16 febbraio 2023 al 31 maggio 2023.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.P. 4/2003, le iniziative oggetto di finanziamento devono essere effettuate successivamente alla presentazione della domanda.

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dal bando dei criteri approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 10 febbraio 2023.

Secondo quanto previsto dall’art. 6 della L.P. 4/2003, la concessione del contributo comporta l’obbligo a carico del soggetto beneficiario di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali è stato concesso il contributo per almeno 10 anni a decorrere dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto dal comma 1, il soggetto beneficiario è tenuto, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.

Il soggetto beneficiario dell’agevolazione deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l’oggetto dell’agevolazione concessa.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario dall’art. 6 della L.P. n. 4/2003 è effettuato su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà è effettuato su un campione di almeno il 5% delle domande, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

Nel caso in cui al soggetto beneficiario, dopo la presentazione della domanda di agevolazione e prima del provvedimento di concessione della medesima, subentri un altro soggetto per effetto di conferimento, cessione di azienda, altra operazione sull’azienda oppure per effetto di trasformazione o altra operazione societaria, al soggetto subentrante è ammesso il subentro nella titolarità della domanda. Il Servizio Agricoltura verifica la sussistenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal punto 2 del presente Bando; qualora ne accerti la sussistenza, dispone la concessione dell’agevolazione in capo al medesimo; qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti, dispone il diniego dell’agevolazione.

Successivamente alla concessione dell’agevolazione, prima della sua liquidazione, al soggetto beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) per effetto di conferimento o cessione di azienda, altra operazione sull’azienda oppure trasformazione o altra operazione societaria. Il Servizio Agricoltura verifica la sussistenza, in capo al cessionario dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal punto 2 del presente Bando; qualora ne accerti la sussistenza, dispone il subentro e lo comunica medesimo; qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti, dispone la revoca dell’agevolazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Sono ammissibili le spese sostenute dal beneficiario esclusivamente pagate mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente intestato al beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all’iniziativa).

E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture (fogli di stile) e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dal Servizio Agricoltura sarà comunicato ad ogni beneficiario.

In merito al CUP dovranno essere osservate le seguenti modalità di applicazione:

- il CUP deve essere sempre presente nei documenti probatori della spesa (fatture e documenti di pagamento) emessi successivamente alla comunicazione del CUP stesso;

- è ammessa la “riconciliazione” apponendo manualmente il codice CUP e accompagnandolo da dichiarazione rilasciata dal beneficiario nei seguenti casi:

i) documenti di spesa ammissibili da bando ed emessi prima della comunicazione del codice CUP;

ii) errore nella digitazione del codice CUP;

iii) presenza del codice CUP su almeno uno dei documenti probatori della spesa (fattura o quietanza).

A chi è rivolto

Possono beneficiare dell’aiuto:

  • le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative);
  • le società di capitali che abbiano per oggetto sociale esclusivo o prevalente la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli trentini e che siano partecipate da società cooperative o loro consorzi, iscritti al registro delle cooperative di cui alla legge regionale n. 7 del 1954, che detengano, singolarmente o in forma associata, almeno il 51 per cento delle quote di capitale.

e che

  • abbiano una sede operativa o un'unità operativa attiva indicata come unità locale nella visura camerale nel territorio della Provincia di Trento;
  • siano in possesso alla data di presentazione della domanda, di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento e validato nell'anno di presentazione della domanda; qualora ne fossero privi è necessario costituirlo presso un CAA;
  • non siano imprese in difficoltà come definita dalla vigente normativa comunitaria;
  • non siano imprese quando le stesse sono destinatarie di recuperi di contributi concessi e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi;
  • non siano imprese che abbiano già beneficiato di aiuti pubblici per il medesimo investimento;
  • siano proprietari dell'immobile sul quale verrà realizzata l'iniziativa.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa, (solo per l'inserimento della domanda in SRTrento ci si può avvalere di un consulente incaricato).

Come fare

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica (online) mediante l’accesso al portale https://srt.infotn.it.

L’accesso all’area riservata di SRTrento è permesso ai soli utenti registrati, pertanto ogni utente deve preventivamente accreditarsi secondo le modalità indicate nella manualistica della home page come specificato a questa  pagina web Si consiglia a tal proposito di consultare con attenzione il manuale di primo accesso al portale, dove sono dettagliate le varie fasi della procedura di accreditamento. Le domande presentate dovranno essere firmate tramite il dispositivo di firma digitale in corso di validità, pertanto si consiglia di dotarsene preventivamente. Per eventuale assistenza per l’accesso e abilitazione al portale è possibile contattare la mail helpdesk.srtrento@provincia.tn.it.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa pena l’irricevibilità della stessa.

Casi particolari

Eventuali VARIANTI all'iniziativa, che devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell'intervento,  dovranno essere richieste preventivamente tramite le procedure informatizzate del portale  https://srt.infotn.it/, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Sono ammesse solo varianti che non comportano un supero della spesa ammessa.

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali all’iniziativa approvata.

Le varianti dovranno essere richieste preventivamente e saranno approvate, compresi gli eventuali sconti ed economie, con specifico provvedimento. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative qualora siano direttamente connesse al progetto approvato ed integrative e funzionali allo stesso. L’eventuale utilizzo di ribassi d’asta o economie in sede di realizzazione di queste modifiche sarà valutato ed eventualmente approvato in sede di collaudo finale. La documentazione da allegare alla domanda di variante è, di massima, riconducibile a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale. La stessa potrà essere ridotta in funzione della rilevanza della variante presentata e con riguardo alle spese interessate dalla variante, contemplando una relazione esplicativa ed un quadro di raffronto.

Cosa serve

Documentazione da presentare

La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante:

  • se il richiedente è una microimpresa, piccola, media o grande impresa;
  • se il richiedente è un’impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014;
  • se il richiedente ha beneficiato di aiuti pubblici per i medesimi investimenti;
  • se il richiedente, alla data della presentazione della domanda, ha già presentato istanze per l’ottenimento di aiuti pubblici per i medesimi investimenti, con eventuale indicazione degli estremi della domanda presentata.

La domanda inoltre contiene dichiarazione semplice:

  • dell’impegno a rimuovere l’amianto/eternit dalla superficie su cui è prevista l’installazione dell’impianto oppure della circostanza che l’installazione dell’impianto non sarà effettuata su superfici contenenti amianto/eternit;
  • che non si tratta di un investimento rientrante in un intervento edilizio che prevede degli obblighi di installazione di fonti rinnovabili;
  • che non si tratta di un investimento meramente sostitutivo, come definito al paragrafo 2 del punto 3.3, dell'allegato1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 219/2023.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. un preventivo di spesa dettagliato firmato dal fornitore;

2. relazione tecnica firmata dal tecnico abilitato delle opere da eseguire, comprensiva di:

  • il corretto dimensionamento dell’impianto rispetto ai fabbisogni aziendali separando il fabbisogno relativo all'attività di produzione agricola primaria da quello relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione e dell'attività agrituristica (con particolare riferimento al consumo medio annuo in kWh del triennio precedente alla data della presentazione della domanda);
  • indicazione della percentuale di copertura del fabbisogno energetico del richiedente – considerando anche altri impianti già installati o in fase di installazione- mediante la realizzazione dell’impianto che costituisce l’intervento. In caso di interventi su impianti esistenti, l’iniziativa oggetto di finanziamento dovrà comportare un miglioramento della prestazione energetica pari ad almeno il 50% rispetto a quella degli impianti pre-esistenti;
  • indicazione del numero di kW al contatore aziendale, sul contratto esistente al momento della presentazione della domanda;
  • dichiarazione sulla necessità del titolo edilizio;
  • attestazione che l’investimento supera gli standard imposti dalla legge e che rispettano le norme nazionali e provinciale in materia di efficienza energetica;
  • planimetria indicante la localizzazione dell’intervento, con indicate le particelle catastali ed estratto mappa;

3. per l’installazione degli impianti fotovoltaici su beni di proprietà di terzi, copia semplice del contratto registrato di disponibilità dei beni, corredata dall’autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice civile;

4. copia semplice del verbale o suo estratto debitamente firmato, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa;

5. per le iniziative con spesa preventivata superiore a euro 75.000,00, la relazione di valutazione economica e sostenibilità finanziaria dell'investimento, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, dall'associazione di categoria, qualora l'impresa richiedente si aderente, dal Presidente dell'organo di controllo interno, se nominato, e dal revisore legale dei conti, ove nominato, od in caso contrario, da un revisore contabile iscritto all'albo.

Documentazione da presentare per richiesta LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE:

Per la liquidazione del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale https://srt.infotn.it., che specifichi l'importo richiesto, al netto di IVA e spese non ammissibili.

La domanda conterrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attestante di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici per le medesime spese agevolate, o, nei casi di cumulabilità, indicante gli estremi degli altri aiuti pubblici ottenuti.

Assieme alla domanda di liquidazione del contributo andrà inserita nel portale sopra citato la seguente documentazione:

  1. fatture (foglio di stile) o altro documento giustificativo della spesa riportanti il Codice Unico di Progetto - CUP - comunicato all’atto della concessione dell’agevolazione, secondo le indicazioni previste al punto 8 del presente Bando. La fattura o documento giustificativo della spesa, dovranno contenere la descrizione dettagliata dell’intervento al quale si riferisce;
  2. bonifico bancario o postale o RIBA, su c/c intestato al soggetto beneficiario, riportante nella causale il CUP, il numero e la data del documento di spesa. Nel caso di assenza o inesatta indicazione degli estremi del documento di spesa all’interno del bonifico, potrà essere acquisita la dichiarazione liberatoria resa dal fornitore;
  3. copia semplice della dichiarazione di conformità degli impianti, come previsto dalle normative vigenti in materia;
  4. indicazione degli estremi del titolo abilitativo, comunicazione di opere libere oppure altra idonea documentazione prevista per la realizzazione degli interventi, in conformità a quanto stabilito dalla normativa urbanistica vigente;
  5. certificato di regolare esecuzione, qualora necessario per la tipologia delle opere, a firma di un professionista abilitato.

Tempi e scadenze

90 giorni

Giorni massimi di attesa

decorrenti dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria di priorità.

Entro 30 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, sono approvate, con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura, le graduatorie sulla base dei punteggi di merito assegnati in base ai “criteri di selezione” definiti al punto 6 del presente Bando.

Nel caso di domanda presentata fuori dai termini previsti dal paragrafo 1 del punto 5.1 del presente Bando oppure con modalità diverse da quelle stabilite dal paragrafo 2 del medesimo punto 5, il dirigente del Servizio Agricoltura darà comunicazione al richiedente dell’irricevibilità della domanda stessa.

Il termine per la conclusione del procedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione è fissato in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo all’approvazione della graduatoria delle domande di cui al precedente paragrafo 2, fatte salve eventuali sospensioni.

Nel caso di domande inserite nella graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse, il dirigente del Servizio Agricoltura adotta un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92 e ne dà comunicazione al richiedente.

La rendicontazione dell'iniziativa dovrà essere effettuata entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Sarà possibile la richiesta di una sola proroga della durata massima di 1 anno.

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Domanda on line di contributo per investimenti impianti fotovoltaici

Autenticazione

Carta nazionale dei servizi (CNS)
Carta provinciale del servizi (CPS)
SPID Livello 2

Documenti

Normativa di riferimento

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati

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Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 15 ter 'Contributi a sostegno della transizione ecologica e digitale' della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura), in merito alla realizzazione di investimenti in impianti fotovoltaici.

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Contatti

Contatti di Servizio agricoltura

Email - Segreteria:
serv.agricoltura@provincia.tn.it

Pec - Segreteria:
serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

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Contatti di Ufficio per le strutture cooperative

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 14:57

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