Contenzioso e strumenti deflativi - catasto

  • Attivo

Strumenti per evitare di instaurare un contenzioso con l'Amministrazione provinciale.

Descrizione

Con riferimento alle funzioni esercitate dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 2001 in materia di catasto terreni e fabbricati, il contribuente dispone di una serie di strumenti, normativamente previsti, per evitare di instaurare un contenzioso con l'Amministrazione provinciale.

Si tratta di:

  • Autotutela
  • Reclamo/Mediazione
  • Ricorso tributario

 

AUTOTUTELA

Se l'ufficio del Catasto prende atto di aver commesso un errore può annullare, in tutto o in parte, il proprio operato e correggersi senza attendere la decisione di un giudice. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l'atto.
La correzione in autotutela può essere effettuata in via del tutto autonoma dall'Ufficio, oppure su richiesta del contribuente. Questi può trasmettere all'Ufficio competente una domanda in carta libera contenente un'esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.
Nella domanda vanno riportate:

  • l'atto di cui si chiede l'annullamento
  • i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte

A supporto si fornisce il modello: Domanda di esercizio autotutela

L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:

  • il giudizio è ancora pendente
  • l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere
  • il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

ATTENZIONE! Poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale (non sussiste obbligo di risposta), la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

RECLAMO/MEDIAZIONE

L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.

La mediazione tributaria è stata introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992. Quest’ultima disposizione è stata modificata dall’art. 9, c.1, lett. l), del decreto legislativo n. 156 del 2015 e dall’art. 10 del decreto legge n. 50 del 2017.

Si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992: in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Le modalità e i termini sono quelli previsti in generale per il ricorso tributario.

RICORSO TRIBUTARIO

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti può rivolgersi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado per chiederne l'annullamento totale o parziale.

Quando e come presentare ricorso

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla  Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, che va notificato all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 31 agosto.

Dal 1° gennaio 2016 per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'art. 2, c. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo (vedi Reclamo/Mediazione).

Dal 1° luglio 2019, è previsto l’obbligo di notificare il ricorso e l’appello tramite posta elettronica certificata e di costituirsi in giudizio in via telematica.

Tale obbligo non sussiste per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, i quali possono notificare il ricorso all'Ufficio che ha emesso l'atto contestato mediante:

  • a mezzo notifica di ufficiale giudiziario
  • consegna diretta all'Ufficio del catasto competente, che rilascia relativa ricevuta
  • per posta, con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
  • Posta Elettronica Certificata (PEC)

Per le controversie non soggette a reclamo/mediazione il ricorso deve essere presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato notificato.

Per le controversie soggette a reclamo/mediazione è prevista la sospensione dei termini di presentazione alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data di notifica ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

All'atto di costituzione in giudizio va allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia:

  • la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado cui il ricorso è diretto
  • le generalità di chi presenta ricorso
  • il codice fiscale della parte e dei rappresentanti in giudizio
  • l'indirizzo PEC della parte o del difensore incaricato
  • il rappresentante legale (per società o enti)
  • la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
  • l'Ufficio del catasto contro cui si presenta ricorso
  • la copia dell'atto impugnato
  • i motivi del ricorso
  • le conclusioni che contengono la richiesta rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito
  • la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito
  • la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 c. 3 e 5 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile, secondo quanto previsto dall'art. 13, c.6-quater del DPR 30 maggio 2002, n. 115. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o la parte ometta di indicare il codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà.

Il pagamento può essere effettuato presso:

  • uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
  • banche, utilizzando il modello F23
  • tabaccherie, utilizzando l'apposito modello per la comunicazione di versamento ed apponendo il contrassegno rilasciato a conferma dell'avvenuto pagamento
  • agenti della riscossione

Come fare

Le informazioni generali per poter utilizzare tali strumenti sono state descritte in precedenza.

Costi

GRATUITO

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Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 15:19

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