Descrizione
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 51 della Legge Provinciale 21 marzo 1977, n.13, gli Enti gestori delle scuole dell’infanzia equiparate devono presentare entro il 30 aprile di ogni anno la domanda di concessione del finanziamento per lo svolgimento dell’attività didattica riferita all’anno scolastico successivo.
Vincoli
Termine di presentazione della domanda di concessione di finanziamento 30 aprile di ogni anno per l’anno scolastico successivo – art. 51 della L.P. 21 marzo 1977, n.13 e ss.mm.