Descrizione
Il contributo permette di finanziare:
L’importo minimo dell'intervento, ai fini dell’ammissibilità a contributo della domanda, è di 25.000,00 Euro.
Sono oggetto di finanziamento solo i beni immobili. Sono ammissibili a finanziamento le spese inerenti:
a) interventi di costruzione, ampliamento, sistemazione, completamento e manutenzione straordinaria relativi alle strutture di seguito elencate:
1) chiese ed edifici di culto in genere, solo se esistenti;
2) oratori, teatri e sale per attività culturali e ricreative o cinematografiche;
3) canoniche e conventi;
4) sale polifunzionali, locali dove si possono realizzare riunioni ed attività ricreative e culturali di vario genere;
5) istituti adibiti all’educazione ed all'istruzione senza scopo di lucro;
6) convitti e mense, correlati ad istituti adibiti all'istruzione, non sovvenzionabili in base ad altre leggi provinciali specifiche;
7) colonie, case per ferie e altri edifici destinati ad ospitare gruppi di persone per brevi periodi di vacanza, offrendo anche attività di svago ed aggregazione sociale;
8) edifici adibiti a scopi di assistenza senza scopo di lucro o, nel caso di enti collettivi senza fine di lucro, per assicurare il rispetto di misure di sanità pubblica, anche veterinaria, non sovvenzionabili in base ad altre leggi provinciali specifiche;
b) acquisto della proprietà di edifici destinati all’assistenza ed alla beneficienza senza scopo di lucro, non sovvenzionabili in base ad altre leggi provinciali specifiche nonché acquisto di edifici destinati all’educazione e all’istruzione senza scopo di lucro;
c) acquisto della proprietà di terreni destinati all’esecuzione degli interventi di cui alle lettere precedenti (ad esclusione di quelli di cui alla lettera a) n. 1);
Spese AMMISSIBILI in relazione alle precedenti tipologie:
- Sono ammissibili a finanziamento le spese per progettazione e direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, incluse quelle derivanti dall’applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oneri fiscali ed imprevisti, relativi agli interventi di cui al punto a).
- Le predette spese tecniche, intese come importo al netto di oneri fiscali e previdenziali, sono ammesse nella percentuale massima del 10% sull’importo dei lavori al netto di oneri fiscali risultante dal computo metrico (sia esso preliminare, definitivo o esecutivo), ivi compresi gli imprevisti. Gli imprevisti sono ammessi nella percentuale massima del 10% dei lavori al netto di oneri fiscali.
- Sono ammissibili a finanziamento anche interventi, di cui alla lettera a), iniziati prima della data di presentazione della domanda. In tale caso rientrano nelle spese ammissibili le spese funzionali, cioè relative alla realizzazione dell'opera, assunte nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda, se queste spese sono state esposte nella domanda.
- Sono ammissibili a finanziamento anche interventi destinati alla tutela del bene e alla sua funzionalità nel tempo, ancorché non consentano l’immediata fruibilità del bene stesso.
- Nel caso di acquisto di immobile, sono ammissibili a contributo il valore del bene, gli oneri fiscali nonché tutti gli oneri accessori purché strettamente indispensabili alla realizzazione dell’intervento (es. oneri notarili e di registrazione).
Spese NON AMMISSIBILI:
- Gli arredi in genere, anche se fissati alla struttura (come ad es. le poltrone nei teatri), ad eccezione delle pareti attrezzate;
- le apparecchiature mobili connesse agli impianti tecnologici (es. microfoni, casse acustiche ecc.);
- i corpi illuminanti, ad eccezione delle luci di emergenza e di quelle incorporate nelle controsoffittature o che comunque formano parte integrante con l’immobile (per le quali serve specifica dichiarazione del direttore lavori se non già indicato nel computo metrico).
- nel caso di acquisto, le spese non obbligatorie, anche se accessorie all’operazione d’acquisto (come ad es. la parcella dell’agenzia immobiliare).
- interventi relativi esclusivamente all’acquisto di immobili, qualora il relativo contratto di compravendita, preliminare o definitivo, sia stato già concluso prima della data di presentazione della domanda.
NOTA BENE:
L’importo del contributo può essere decurtato in misura proporzionale al valore di eventuali immobili già utilizzati dal soggetto beneficiario per le medesime attività e non più destinati alle medesime ai sensi dei provvedimenti attuativi dell’art. 21 della L.p. 29 dicembre 2005, n. 20 (deliberazione Giunta Provinciale 2559 dd. 23 novembre 2007 e s.m.)