Descrizione
L’art. 72 del D.Lgs. 42/2004 disciplina l’ingresso sul territorio italiano di cose e/o beni di interesse culturale e in particolare la spedizione da uno stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un paese terzo riguardanti le seguenti cose e/o beni:
• cose a chiunque appartenenti che presentino interesse culturale, siano opera di autore non vivente, la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni e il cui valore (fatta eccezione per i reperti archeologici, lo smembramento di monumenti, gli incunaboli e manoscritti, gli archivi) sia superiore ad euro 13.500,00;
• archivi e singoli documenti appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
• cose a chiunque appartenenti di cui all’art. 11 comma 1 lettera f (fotografie con relativi negativi e matrici, esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni), lettera g (mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni), lettera h (beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni).
A norma dell’art. 72 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 la spedizione da paesi UE o l’importazione da paesi extra UE è certificata, a domanda, dall’Ufficio esportazione competente. Scopo del certificato è attestare la liceità della provenienza delle cose e/o beni, contestualmente provandone il legittimo possesso e consentendone a tempo debito la fuoriuscita dal territorio nazionale, così evitando l’attivazione della procedura prevista dall’art. 65 del D.Lgs. 42/2004 in materia di uscita definitiva di cose e beni di interesse culturale.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 690/1973, le funzioni relative alla sola spedizione temporanea di cose e/o beni provenienti da stati membri dell’Unione europea sono in carico alla UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali, che provvede pertanto al rilascio, su istanza, del certificato di avvenuta spedizione. Ai sensi dell’art. 72 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 il certificato ha validità quinquennale e può essere prorogato su richiesta dell’interessato.
Permane invece in capo all’Ufficio esportazione del Ministero della Cultura competente per territorio l’esercizio delle funzioni relative all’importazione temporanea da paesi extra Unione europea.
Vincoli
La violazione degli obblighi in materia di circolazione internazionale dei beni e delle cose costituenti il patrimonio culturale e, nello specifico, a quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs. 42/2004 comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’art. 165 del D.Lgs. 42/2004.