Descrizione
Requisiti per lo svolgimento dell'attività
L'autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria. A tal fine deve possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dalla Motorizzazione. Le autoscuole possono consorziarsi e costituire un centro di istruzione automobilistica, cui demandare la formazione per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e qualificazione professionale.
Il titolare deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività e in ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Nel caso di apertura di ulteriori sedi deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti (tranne la capacità finanziaria) e deve essere preposto un responsabile didattico che sia in possesso dei requisiti sopra elencati. Quest'ultimo può essere un dipendente o collaboratore familiare oppure in caso di società di persone o di capitali deve essere rispettivamente socio o amministratore.
Requisiti della sede
I locali dell’autoscuola devono comprendere:
- un’aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o altri locali di ricevimento del pubblico;
- un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq 10, attiguo all’aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
- servizi igienici.
L’altezza minima è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l’autoscuola. La destinazione d’uso dei locali deve essere compatibile con l’attività di autoscuola ed i locali devono essere conformi alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Attrezzatura didattica
Il materiale didattico per l’insegnamento teorico è costituito da una serie di cartelli e tavole relative alla segnaletica stradale e ai componenti dei veicoli e detto materiale può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali.
Per le esercitazioni di guida le autoscuole, anche attraverso l’adesione ad un consorzio, devono avere la disponibilità dei veicoli utili al conseguimento di tutte le patenti di guida secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 bis del D.M. 317/95.
Tutti i veicoli sono muniti di doppio comando almeno per la frizione e il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1.
Elenco autoscuole autorizzate