Descrizione
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 49) stabilisce che per la pubblicità su edifici e aree tutelate come beni culturali od in prossimità agli stessi è necessaria l’autorizzazione del Soprintendente, in particolare:
- l’autorizzazione (art. 49, comma 1) per l’affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali;
- il nulla osta (art. 49, comma 3) per l’utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi edilizi su beni culturali;
- il parere favorevole per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni culturali (art. 49, comma 2).
Nella valutazione vengono considerati aspetti attinenti il pregio del bene, lo stato conservativo e le condizioni di contesto e pertanto la compatibilità della collocazione, della tipologia e delle dimensioni del mezzo pubblicitario affinché le installazioni non danneggino l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione del bene.
Vincoli
Ai sensi dell’art. 162 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e successive modificazioni e integrazioni.