Descrizione
Per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere è necessario ottenere l’autorizzazione del Soprintendente.
L’autorizzazione è necessaria anche per i casi di demolizione e rimozione definitiva di beni culturali.
L’obbligo riguarda beni di proprietà privata dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 13 del d. lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o per effetto di notificazioni ai sensi di leggi previgenti (l. 20 giugno 1909, n. 364, l. 11 giugno 1922, n. 778, l. 1 giugno 1939, n. 1089), nonché i beni di proprietà pubblica verificati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice e anche i beni, nelle more della procedura di verifica, risalenti ad oltre 70 anni di proprietà pubblica e di persona giuridica senza fini di lucro.
L’autorizzazione è necessaria inoltre per gli interventi di assoluta urgenza per evitare danni al bene tutelato, dando seguito alla comunicazione di cui all'art. 27 del Codice.
Per i beni immobili è soggetto ad autorizzazione anche il cambio di destinazione d’uso con opere; qualora detto cambio avvenga senza opere è prevista la mera comunicazione, al fine di consentire al Soprintendente il rilievo di eventuali incompatibilità del nuovo uso previsto con il bene culturale.
Vincoli
La competenza degli interventi edilizi su beni culturali è riservata alla categoria professionale degli architetti ai sensi dell’art. 52 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 riguardante la professionalità dei progettisti; la sola parte tecnica può essere realizzata anche da un ingegnere.
Nel caso di intervento complessivo, qualora esso riguardi anche superfici decorate contenute nel bene immobile, si richiama inoltre quanto previsto dall’art. 29 del Codice in merito alle competenze dei restauratori per gli interventi di restauro sulle superfici di pregio di beni architettonici.
L’inadempimento dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione prevista all’art. 21 comma 1 lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 42/2004 comporta l’applicazione di sanzioni penali ai sensi dell’art. 169 del d. lgs. 42/2004 e nel caso di danno, anche l’applicazione di sanzioni amministrative previste all’art. 160 dello stesso Codice.