Autorizzazione per opere e lavori su beni culturali immobili

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Come richiedere l'autorizzazione per interventi di qualunque genere su beni culturali immobili

Descrizione

Per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere è necessario ottenere l’autorizzazione del Soprintendente. 

L’autorizzazione è necessaria anche per i casi di demolizione e rimozione definitiva di beni culturali.

L’obbligo riguarda beni di proprietà privata dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 13 del d. lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)  o per effetto di notificazioni ai sensi di leggi previgenti (l. 20 giugno 1909, n. 364, l. 11 giugno 1922, n. 778, l. 1 giugno 1939, n. 1089), nonché i beni di proprietà pubblica verificati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice e anche i beni, nelle more della procedura di verifica, risalenti ad oltre 70 anni di proprietà pubblica e di persona giuridica senza fini di lucro.

L’autorizzazione è necessaria inoltre per gli interventi di assoluta urgenza per evitare danni al bene tutelato, dando seguito alla comunicazione di cui all'art. 27 del Codice.

Per i beni immobili è soggetto ad autorizzazione anche il cambio di destinazione d’uso con opere; qualora detto cambio avvenga senza opere è prevista la mera comunicazione, al fine di consentire al Soprintendente il rilievo di eventuali incompatibilità del nuovo uso previsto con il bene culturale.

Vincoli

La competenza degli interventi edilizi su beni culturali è riservata alla categoria professionale degli architetti ai sensi dell’art. 52 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 riguardante la professionalità dei progettisti; la sola parte tecnica può essere realizzata anche da un ingegnere. 

Nel caso di intervento complessivo, qualora esso riguardi anche superfici decorate contenute nel bene immobile, si richiama inoltre quanto previsto dall’art. 29 del Codice in merito alle competenze dei restauratori per gli interventi di restauro sulle superfici di pregio di beni architettonici.

L’inadempimento dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione prevista all’art. 21 comma 1 lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 42/2004 comporta l’applicazione di sanzioni penali ai sensi dell’art. 169 del d. lgs. 42/2004 e nel caso di danno, anche l’applicazione di sanzioni amministrative previste all’art. 160 dello stesso Codice.

A chi è rivolto

Persone fisiche, persone giuridiche private o pubbliche

Come fare

Per richiedere l’autorizzazione è necessario compilare il modulo per interventi di natura edilizia su beni immobili e su edifici ed aree indirettamente tutelati (mod. 4274), che è utilizzabile anche per gli interventi complessivi in cui siano comprese e non prevalenti opere specialistiche su superfici decorate di beni architettonici.

Il modulo compilato deve essere inviato all’UMST soprintendenza per i beni e le attività culturali all’indirizzo
pec: umst.soprintendenza@pec.provincia.tn.it

La richiesta può anche essere consegnata a mano presso la sede dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali, presso i vari sportelli d’informazione ed assistenza al pubblico decentrati sul territorio o inoltrata via fax o a mezzo del servizio postale.

Per quanto non direttamente disposto, si fa riferimento a quanto previsto nella deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2020, n. 2051 (Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati).

Casi particolari

Se l’intervento fosse volto all’eliminazione delle barriere architettoniche la L.P. 7 gennaio 1991, n. 1 prevede una particolare disciplina sia per quanto riguarda le modalità di espressione dell’eventuale diniego sia per quanto riguarda la riduzione dei tempi istruttori.

Anche per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo di tutela indiretta di cui all’art. 45 del Codice, imposto a rispetto alle condizioni di ambiente e decoro dei beni culturali, è necessario ottenere l’autorizzazione del Soprintendente, qualora previsto dalle prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo.

Cosa serve

Documentazione da presentare

  • documentazione fotografica;
  • relazione tecnica di intervento;
  • estratto mappa catastale;
  • elaborati progettuali, tra cui planimetrie, sezioni, prospetti dello stato attuale, dello stato di progetto e del raffronto in scala adeguata;
  • estratto cartografia PUP o cartografia PRG se adeguato al PUP (solo se l’intervento necessita dell’autorizzazione ai fini della tutela del paesaggio) ed eventualmente la relazione paesaggistica;
  • parere dell’Arcidiocesi di Trento - Area Amministrazione e Affari generali - Servizio autorizzazioni (nel caso di richieste riguardanti beni culturali di interesse religioso di proprietà di Enti ecclesiastici sottoposti all’Autorità Diocesana);
  • informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016;
  • fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto);
  • eventuale elenco degli altri soggetti aventi titolo all’istanza, in alternativa alla formale delega.

Nel caso di interventi di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria che prevedono lavorazioni edili significative nei confronti delle interazioni con la struttura, deve essere allegata la Scheda sinottica, come indicato nella Circolare MiBACT n. 15 del 30 aprile 2015, “Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico”

Nel caso di interventi complessivi in cui siano comprese opere specialistiche su superfici decorate di beni architettonici, la documentazione da produrre dovrà ricomprendere gli elaborati progettuali previsti per le opere di restauro, dettagliando i dati relativi ai beni e all’intervento, ivi comprese le tecniche esecutive e i materiali costitutivi sia originali sia di eventuali precedenti interventi, la valutazione delle condizioni di degrado dei beni e delle interazioni tra gli stessi e il loro contesto, nonché le diverse fasi e tecniche dell’intervento.

In particolare, nel caso di interventi complessivi in cui siano comprese opere specialistiche su superfici decorate di beni architettonici, per gli interventi di restauro sulle medesime è richiesta in particolare la presentazione, in allegato all’istanza, del progetto di restauro o, per l’ambito degli appalti pubblici disciplinato dal d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), della scheda tecnica di cui all’art. 147 comma 2 del d. lgs. 50/2016, in entrambi i casi a firma di operatore iscritto nell’elenco dei restauratori di beni culturali del Ministero della Cultura (comprendente i restauratori in possesso di diploma conseguito presso i corsi abilitanti all’esercizio della professione ex art. 29 del d. lgs. 42/2004, o in possesso della qualifica ottenuta in base alle disposizioni transitorie dell’art. 182 del d. lgs. 42/2004, o in possesso di qualifica estera riconosciuta in Italia a seguito di apposito decreto della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura). Il restauratore dev’essere in possesso di qualifica per il/i settore/i di competenza professionale pertinente/i alla natura dei beni oggetto di intervento.

Modulistica

Tempi e scadenze

Nessuna

120 giorni

Giorni massimi di attesa

I 120 giorni decorrono dal giorno successivo al ricevimento della domanda.I giorni sono ridotti a 90 nel caso di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel corso dell’istruttoria possono essere acquisiti ulteriori pareri, tra i quali il parere del competente organo dell’Arcidiocesi di Trento per i beni ecclesiastici ai sensi dell’Intesa 18 maggio 2007, l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 66 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), i pareri in materia di beni archeologici e storico artistici, il parere del Comitato provinciale beni culturali nei casi previsti.

Costi

Marca da bollo
16,00 Euro

Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 -es. Ente Pubblico- e ai sensi dell’art. 27bis -es. ONLUS, APS- della Tabella all. B del D.P.R. 20 ottobre 1972, n. 642

Documenti

Normativa di riferimento

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di en

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Contatti

Contatti di Ufficio beni architettonici

Email - Segreteria:
uff.tutelaconservazione@provincia.tn.it

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umst.soprintendenza@pec.provincia.tn.it

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0461.496680

Fax - Segreteria:
0461.496659

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 17/06/2025 18:02

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