Descrizione
Il lavoro dei bambini e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, e' disciplinato dalle norme della legge L. 17 ottobre 1967, n. 977. Per "bambini" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni ancora soggetti all'obbligo scolastico. Per "adolescenti" si intendono i minori di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti non più soggetti all'obbligo scolastico.
I bambini e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei bambini e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.
L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non puo ' durare senza interruzione piu' di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno. I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora. La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.