Autorizzazione o conferma ad operare come Centro di Assistenza Agricola

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Tutte le informazioni necessarie per presentare domanda per il rilascio o la conferma dell'autorizzazione ad operare come CAA sul territorio provinciale.

Descrizione

Con questo servizio è possibile presentare domanda per ottenere il riconoscimento di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, in sigla CAA, al fine di poter esercitare l'attività di assistenza agli agricoltori.

APPAG con apposita convenzione, ferme restando le competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può incaricare i CAA di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

  1. redigere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
  2. assistere nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione ai benefici comunitari, statali e provinciali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del sistema informativo provinciale;
  3. interrogare le banche dati del sistema informativo provinciale ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

Vincoli

La domanda di autorizzazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

A chi è rivolto

Destinatari del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.
Tali società devono avere la forma di società di capitali ed essere in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per lo svolgimento delle attività di CAA, come definiti dalla normativa nazionale e provinciale sotto riportata.
Il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 51.646 euro e deve risultare interamente versato.
Condizione indispensabili per poter operare come CAA nel territorio della provincia di Trento sono:

1. garantire assistenza ad almeno 200 imprese agricole o ad almeno 20 cooperative agricole;
2. di essere in possesso di tre sedi operative, quali uffici appositamente attrezzati ed accessibili al pubblico, in almeno tre dei seguenti ambiti territoriali:

  • Valle di Non o di Sole
  • Vallagarina
  • Valle dell'Adige
  • Valsugana

L'obbligo delle tre sedi non opera nel caso in cui la società di capitali richiedente garantisca assistenza alle cooperative agricole e alle imprese dalle stesse controllate, ai Consorzi di Miglioramento Fondiario, ai Consorzi di Bonifica, ai Comuni, alle ASUC ed Organismi assimilabili;
3. individuare un responsabile per la sicurezza al fine di garantire che tutti i locali e i mezzi materiali rispondano alle disposizioni vigenti in materia di agibilità dei fabbricati e di sicurezza degli ambienti di lavoro.

NOTA BENE: Per maggiori dettagli si invita a consultare la normativa nazionale e provinciale sotto riportata.

Come fare

La richiesta di autorizzazione ad operare come CAA va presentata alla provincia autonoma di Trento solo se il CAA stabilisce qui la sua sede legale.

La Società richiedente deve compilare il modulo secondo lo schema di seguito riportato con tutti gli allegati descritti e inviarlo al Servizio Agricoltura all'indirizzo pec (serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it).

Cosa serve

Documentazione da presentare

Il modulo di domanda deve essere corredato dalla seguente documentazione:
  1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto (qualora non già in possesso dell’amministrazione provinciale). Nello statuto, nell'ambito dell'oggetto sociale, deve essere previsto lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del DM del 21 febbraio 2024;
  2. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 1, del decreto DM del 21 febbraio 2024 dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;
  3. relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 17 del DM del 21 febbraio 2024;
  4. copia del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e Certificato di Prevenzione Incendi CPI per ogni sede (qualora non già in possesso dell’amministrazione provinciale);
  5. elenco degli amministratori della società richiedente, nonché del collegio sindacale (ove previsto), completo dei relativi dati anagrafici;
  6. delibera dell’organo amministrativo di nomina del responsabile tecnico;
  7. dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ai dati anagrafici e requisiti del responsabile tecnico, ai sensi degli art. 11 e 13 del DM del 21 febbraio 2024;
  8. dichiarazioni sostitutive di certificazione relative alle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza agricola, relativi dati anagrafici degli amministratori e del collegio sindacale (ove previsto), specifiche attività da affidare, ai sensi dell'art. 13 del DM del 21 febbraio 2024;
  9. dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dagli amministratori della società richiedente, nonché del collegio sindacale (ove previsto) e dagli amministratori delle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi nonché del relativo collegio sindacale (ove previsto) rilasciate ai sensi e per gli effetti dall’articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all’art. 11, comma 1 del decreto MASAF 21 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 11 del DM del 21 febbraio 2024;
  10. elenco delle sedi operative;
  11. documentazione e/o dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti oggettivi delle sedi operative ai sensi dell'art. 10 del DM del 21 febbraio 2024;
  12. elenco gli operatori;
  13. documentazione e/o dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti soggettivi e oggettivi degli operatori dei CAA e delle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi, ai sensi degli art. 7, 10, 11, 12 del DM del 21 febbraio 2024;
  14. ultimo bilancio certificato da revisori legali iscritti al registro di cui al D.lgs. 39/2010 o autodichiarazione di aver istituito le funzioni di Audit Interno. Questo requisito è esteso anche alle società di servizio di cui i CAA si avvalgono ai sensi dell'art. 10 del DM del 21 febbraio 2024 (qualora non già in possesso dell’amministrazione provinciale);
  15. copia della certificazione ISO 27001;
  16. copia del Modello di organizzazione e gestione nonché del Codice etico ai sensi del D.lgs. 231/2001, ai sensi dell'art. 12 del DM del 21 febbraio 2024;

Modulistica

Tempi e scadenze

Dalla data di presentazione della domanda la pubblica amministrazione procede alla valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi entro 60 giorni.

60 giorni

Giorni massimi di attesa

La pubblica amministrazione procede alla valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione o conferma.

Costi

marca da bollo
16,00 Euro

Documenti

Normativa di riferimento

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 05/11/2025 18:13

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