Descrizione
La legge provinciale 5/1996, nell’ambito dei territori provinciali posti a quota superiore a m. 1600 slm e nell’ambito dei territori tutelati (es. parchi naturali), vieta il decollo, l’atterraggio e il sorvolo rispettivamente a quote inferiori a 300 metri e 500 metri dal suolo, con l’eccezione di ipotesi tassativamente previste, quali ad esempio l’espletamento di attività di interesse pubblico o di studio, ricerca e documentazione tecnico scientifica.
Vincoli
La procedura comporta il costo dell’imposta di bollo per la richiesta e la relativa autorizzazione.