Descrizione
Il Codice dei beni culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) include lo scarto di documenti d’archivio tra le attività soggette a tutela che necessitano di autorizzazione preventiva (art. 21,comma 1, lett. d).
Il Decreto legislativo 42/2004, all’art. 21, comma 1 lettera d), prevede che lo scarto dei documenti degli archivi pubblici debba essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza. Deve essere altresì autorizzato dalla competente Soprintendenza lo scarto dei documenti appartenenti agli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’art. 13 dello stesso Decreto legislativo.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 690/1973 e s.m. (in particolare il D.Lgs. 506/1998), la Provincia autonoma di Trento esercita le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare. Tali competenze riguardano anche gli archivi e i documenti della Provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della Provincia, nonché gli archivi e i documenti dei privati dichiarati di notevole interesse storico.
Per la Provincia autonoma di Trento la struttura competente a rilasciare tale autorizzazione è l’UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali e in particolare l’Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale.
Vincoli
L’inadempimento dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione allo scarto di documenti d’archivio, prima dell’eliminazione degli stessi, comporta le sanzioni previste dagli artt. 169 e 180 del D.Lgs. 42/2004.