Autorizzazione alle visite personali di controllo sul lavoro

  • Attivo

Autorizzazione alla effettuazione di visite personali di controllo sul lavoro in mancanza di accordo con le R.S.A.

Descrizione

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché ' nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali , nonché le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

A chi è rivolto

datori di lavoro

Come fare

Data la particolarità della casistica e l'assenza di circolari o disposizioni ministeriali in materia,si suggerisce di rivolgersi al Servizio Lavoro ai contatti sotto riportati.

Tempi e scadenze

40 giorni

Giorni massimi di attesa

dal giorno successivo alla richiesta

Costi

GRATUITO

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 17/11/2025 13:03

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