Descrizione
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 106, comma 2bis) stabilisce che gli enti pubblici territoriali che intendano dare in concessione a terzi un bene culturale che abbiano in consegna debbano preventivamente acquisite l’autorizzazione dell’organo di tutela.
L’autorizzazione viene rilasciata solo a condizione che il conferimento garantisca la conservazione del bene e la sua fruizione pubblica e che la destinazione d’uso sia compatibile con il carattere storico artistico del bene medesimo. Nell’autorizzazione l’organo di tutela può dettare prescrizioni per la migliore conservazione del bene.