Autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti

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Trasporti transfrontalieri di rifiuti, da o verso i paesi europei e alcuni extra europei: iter da seguire e documentazione da presentare all’autorità competente

Descrizione

ATTENZIONE! Il 21 maggio 2026 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1157, che ha modificato in modo sostanziale la gestione dei rifiuti transfrontalieri introducendo l'obbligo del sistema digitale DIWASS. Per agevolare l'adeguamento al nuovo Regolamento in queste pagine online troverete le principali informazioni e novità.

Con riferimento al SISPED (Sistema informatico di raccolta dati adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006) lo stesso dovrà continuare ad essere utilizzato con le medesime modalità ad oggi impiegate, fino a diversa comunicazione da parte dell’APPA o del Ministero.

La normativa di riferimento è costituita dal Regolamento (UE) 2024/1157 (di seguito Regolamento) e dall’art. 194 del d.lgs. 152/2006. La procedura riguarda l’ottenimento dell’autorizzazione per l’esportazione (o l’importazione) nell’Unione Europea o verso Paesi terzi dei rifiuti che non rientrano nella “lista verde” ai sensi del Regolamento.

Se il rifiuto rientra nella “lista verde” ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, non si deve chiedere l’autorizzazione, ma si procede direttamente al trasporto compilando l’Allegato VII al Regolamento tramite il portale DIWASS (vedi info al seguente link).

L’autorizzazione è rilasciata al Notificatore (il responsabile della spedizione) dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito (qualora presente).

In Provincia di Trento l’autorità competente di spedizione (o di importazione) è l’Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente – Unità Organizzativa autorizzazioni integrate ambientali.

Vincoli

Il Notificatore deve presentare il dossier completo di domanda in marca da bollo ed effettuare il versamento pari a 129,11 € (allegati alla documentazione presentata tramite DIWASS).

Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, l'utilizzo dei “Documento di movimento per movimenti” è soggetto al pagamento di 25,82 € per ogni modulo richiesto e della garanzia finanziaria. NOTA: il “Documento di movimento per movimenti” può essere utilizzato solo in seguito all'ottenimento del nulla osta da parte dell'Autorità competente di spedizione.

A chi è rivolto

- Produttori dei rifiuti che non rientrano nella “lista verde”;

- Notificatori ai sensi dell’art. 3, punto 6, del Regolamento;

- Impianti di recupero o smaltimento di rifiuti.

Può presentare la domanda il rappresentante legale dell’impresa che ha il ruolo di Notificatore.

Come fare

In breve:   

  1. il Notificatore si autentica in DIWASS (per la procedura si veda il seguente link) e compila i documenti di notifica e allega la documentazione stabilita dall'Allegato II al Regolamento e quella richiesta dall'Autorità competente (a tale proposito vedi anche il link "Istruzioni per trasporti transfrontalieri di rifiuti" nella sezione “Modulistica” sotto riportato);
  2. le Autorità competenti coinvolte verificano i documenti di cui al punto 1. chiedendo eventuali integrazioni (sempre tramite il portale DIWASS);
  3. il Notificatore trasmette le integrazioni richieste (tramite il portale DIWASS);
  4. le autorità competenti coinvolte verificano che il dossier sia completo e lo validano tramite DIWASS. Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del Regolamento "Se la notifica è stata debitamente completata conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 11, l’autorità competente di destinazione ne informa immediatamente il notificatore, l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito interessata" (“conferma del ricevimento”);
  5. entro 30 giorni dalla data della “conferma del ricevimento” tutte le autorità competenti possono rilasciare la propria autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del Regolamento; l’autorizzazione rilasciata ha validità massima di 1 anno (massimo 3 anni solo nel caso in cui gli impianti di destinazione siano impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento)

Tempi e scadenze

L'autorizzazione al trasporto transfrontaliero viene rilasciata entro 30 giorni dalla ricezione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità di destinazione

30 giorni

Giorni massimi di attesa

Entro 30 giorni dalla data della “conferma di ricevimento”, comunicata dall’autorità competente di destinazione, tutte le autorità competenti dovranno rilasciare il proprio consenso.

Il Notificatore può utilizzare i “Documento di movimento per movimenti” (formulari di trasporto internazionali) successivamente alla presentazione delle garanzie finanziarie (secondo le modalità e gli importi stabiliti dall’art. 6 del Regolamento e dal D.M. 370/1998) e dopo aver ricevuto il nulla osta da parte dell'autorità competente di spedizione. 

Costi

Marca da bollo
16,00 Euro

“Documento di movimento per movimenti”
25,82 Euro

Garanzia finanziaria
variabile Euro

calcolata secondo il D.M. 370/1998 in funzione dei km e del tipo di rifiuto

Documenti

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

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Norme in materia ambientale.

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Regolamento recante norme concernenti le modalita' di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 12/06/2026 18:04

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