Descrizione
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 50 comma 1) stabilisce che è necessaria l’autorizzazione del Soprintendente per il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, come elencati nell’art. 11 comma 1 lett. a) anche se non espressamente dichiarati di interesse culturale. Per estensione, ne sono vietati la demolizione e il danneggiamento.
Sempre il Codice d.lgs. 42/2004, art. 50, comma 2, stabilisce che è necessaria l’autorizzazione del Soprintendente per il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale, come elencati nell’art. 11 comma 1, lett. i) ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
Nella valutazione vengono considerati aspetti attinenti il pregio del manufatto, lo stato conservativo, le condizioni di contesto e la compatibilità della nuova collocazione al fine di assicurare che esso non venga disperso e che non venga arrecato pregiudizio alla sua conservazione, fruizione e valenza di natura epigrafica, ornamentale, etnografica, storica e di significazione del territorio. Nel rilascio dell’autorizzazione potranno pertanto essere poste prescrizioni in ordine alle modalità di effettuazione dell’intervento a miglior tutela delle cose.
Vincoli
L’inadempimento dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione prevista all’art. 50 del d. lgs. 42/2004 comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 169 lettera 1, comma b), dello stesso Codice.
Qualora la cosa abbia subito un danno a causa della rimozione, si applicano inoltre le sanzioni amministrative previste all’art. 160 del d. lgs. 42/2004.
Per il distacco delle cose costituenti vestigia della Prima Guerra mondiale si rimanda a quanto previsto all’art. 10 della l. 78/2001.