Descrizione
Ai fini della qualificazione per lavori sui beni culturali di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006), eseguiti per conto dei soggetti pubblici, nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori.
L’attestazione di ‘buon esito’ rilasciata dall’organo di tutela (oltre a quella di regolarità e buon esito dichiarata dal committente) riveste quindi un carattere ‘specialistico’, nel senso che l'attestato rilasciato dalla autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori costituisce il riconoscimento del corretto approccio dell'impresa appaltatrice nell'affrontare le peculiarità di tali interventi, ravvisando l'idoneità della medesima impresa ad acquisire la qualificazione per partecipare a successive ed analoghe procedure d'appalto, senza entrare nel merito delle modalità di espletamento del rapporto contrattuale.
In mancanza di questo "nulla osta" rilasciato dall'organo preposto alla tutela, risulta precluso l'utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori nelle categorie che descrivono gli interventi sui beni immobili tutelati. La legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e il relativo regolamento rimandano al sistema di qualificazione previsto dalla normativa statale e fanno esplicito riferimento all’acquisizione del Consuntivo scientifico.