Descrizione
L’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e/o beni culturali indicati all’art. 65, commi 1, 2 lettera a), 3, è disciplinata dagli articoli 66, 67, 71 del D.Lgs. 42/2004 e può essere autorizzata in questi casi:
- in relazione a mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale (art. 66);
- qualora cose e beni oggetto di istanza costituiscano mobilio privato di cittadini italiani che ricoprano presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportino il trasferimento degli interessati all’estero, per un periodo non superiore alla durata del mandato (art. 67);
- qualora cose e beni costituiscano l’arredamento di sedi diplomatiche e consolari all’estero (art. 67);
- in vista di analisi, indagini e interventi di conservazione da eseguirsi necessariamente all’estero (art. 67);
- in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per una durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta (art. 67).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 690/1973, la UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali è competente al rilascio con provvedimento proprio dell’attestato di circolazione temporanea nelle fattispecie sopra ricordate, su istanza dell’avente titolo, nel solo caso di esportazione temporanea delle cose e/o beni negli Stati appartenenti all’Unione europea.
Per l’esportazione temporanea in paesi extra Unione europea, l’attestato di circolazione temporanea è invece rilasciato dall’Ufficio esportazione del Ministero della Cultura competente per territorio, previa espressione da parte della UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali, per i beni conservati nel territorio della provincia e ammessi al pubblico godimento, di nulla osta preventivo alla rimozione e al prestito. Tale nulla osta può essere richiesto con domanda semplice a mezzo lettera, corredata dall’opportuna documentazione di supporto.
Nel caso di mostre ed esposizioni d’arte, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 42/2004 non possono comunque uscire dal territorio nazionale i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli e i beni che costituiscano il fondo principale di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
Ancora nel caso di uscita temporanea dal territorio nazionale legata al prestito per mostre o esposizione d’arte, va considerato che l’autorizzazione allo spostamento e al prestito di cose e/o beni (ai sensi rispettivamente dell’art. 21 comma 1 lettera b e dell’art. 48 del D.Lgs. 42/2004) verrà rilasciata dalla UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali con provvedimento proprio contestualmente al rilascio dell’attestato di circolazione temporanea, fatti salvi i prestiti di beni culturali delle collezioni di competenza dei musei della Provincia di cui all’art. 24 della L.P. 15/2007 (Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali; MART Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto; METS Museo etnografico trentino San Michele; MUSE Museo delle scienze), per i quali i musei in questione possono, ai sensi dell’art. 7-bis della L.P. 1/2003, autorizzare in proprio lo spostamento e il prestito dandone comunicazione alla UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali nei termini dettati dalla circolare della Soprintendenza per i beni culturali di data 13 dicembre 2017 prot. 717987. In tali casi permane in capo ai musei della Provincia la richiesta alla UMSt del solo attestato di circolazione temporanea, nel caso di esportazione temporanea in paesi appartenenti all’Unione europea, o del nulla osta alla rimozione e al prestito, nel caso di esportazione temporanea in paesi extra Unione europea.
Vincoli
L’inadempimento dell’obbligo di ottenere l’attestato di circolazione temporanea sancito all’art. 71 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e l’omesso rientro dei beni nel territorio nazionale alla scadenza del termine comportano l’applicazione di sanzioni penali ai sensi dell’art. 518 undecies del Codice Penale, Libro II, Titolo VIII-bis ‘Dei delitti contro il patrimonio culturale’. La violazione degli obblighi in materia di circolazione internazionale dei beni e delle cose costituenti il patrimonio culturale comporta inoltre l’applicazione di sanzioni amministrative previste agli art. 163 e 165 del D.Lgs. 42/2004.