Attestato di circolazione temporanea

  • Attivo

Permette la circolazione temporanea all’estero di beni per mostre, quale mobilio privato di cittadini con cariche diplomatiche o arredo di sedi diplomatiche, per indagini e restauri.

Descrizione

L’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e/o beni culturali indicati all’art. 65, commi 1, 2 lettera a), 3, è disciplinata dagli articoli 66, 67, 71 del D.Lgs. 42/2004 e può essere autorizzata in questi casi:

  • in relazione a mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale (art. 66);
  • qualora cose e beni oggetto di istanza costituiscano mobilio privato di cittadini italiani che ricoprano presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportino il trasferimento degli interessati all’estero, per un periodo non superiore alla durata del mandato (art. 67);
  • qualora cose e beni costituiscano l’arredamento di sedi diplomatiche e consolari all’estero (art. 67);
  • in vista di analisi, indagini e interventi di conservazione da eseguirsi necessariamente all’estero (art. 67);
  • in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per una durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta (art. 67).

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 690/1973, la UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali è competente al rilascio con provvedimento proprio dell’attestato di circolazione temporanea nelle fattispecie sopra ricordate, su istanza dell’avente titolo, nel solo caso di esportazione temporanea delle cose e/o beni negli Stati appartenenti all’Unione europea.

Per l’esportazione temporanea in paesi extra Unione europea, l’attestato di circolazione temporanea è invece rilasciato dall’Ufficio esportazione del Ministero della Cultura competente per territorio, previa espressione da parte della UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali, per i beni conservati nel territorio della provincia e ammessi al pubblico godimento, di nulla osta preventivo alla rimozione e al prestito. Tale nulla osta può essere richiesto con domanda semplice a mezzo lettera, corredata dall’opportuna documentazione di supporto.

Nel caso di mostre ed esposizioni d’arte, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 42/2004 non possono comunque uscire dal territorio nazionale i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli e i beni che costituiscano il fondo principale di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Ancora nel caso di uscita temporanea dal territorio nazionale legata al prestito per mostre o esposizione d’arte, va considerato che l’autorizzazione allo spostamento e al prestito di cose e/o beni (ai sensi rispettivamente dell’art. 21 comma 1 lettera b e dell’art. 48 del D.Lgs. 42/2004) verrà rilasciata dalla UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali con provvedimento proprio contestualmente al rilascio dell’attestato di circolazione temporanea, fatti salvi i prestiti di beni culturali delle collezioni di competenza dei musei della Provincia di cui all’art. 24 della L.P. 15/2007 (Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali; MART Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto; METS Museo etnografico trentino San Michele; MUSE Museo delle scienze), per i quali i musei in questione possono, ai sensi dell’art. 7-bis della L.P. 1/2003, autorizzare in proprio lo spostamento e il prestito dandone comunicazione alla UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali nei termini dettati dalla circolare della Soprintendenza per i beni culturali di data 13 dicembre 2017 prot. 717987. In tali casi permane in capo ai musei della Provincia la richiesta alla UMSt del solo attestato di circolazione temporanea, nel caso di esportazione temporanea in paesi appartenenti all’Unione europea, o del nulla osta alla rimozione e al prestito, nel caso di esportazione temporanea in paesi extra Unione europea.

Vincoli

L’inadempimento dell’obbligo di ottenere l’attestato di circolazione temporanea sancito all’art. 71 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e l’omesso rientro dei beni nel territorio nazionale alla scadenza del termine comportano l’applicazione di sanzioni penali ai sensi dell’art. 518 undecies del Codice Penale, Libro II, Titolo VIII-bis ‘Dei delitti contro il patrimonio culturale’. La violazione degli obblighi in materia di circolazione internazionale dei beni e delle cose costituenti il patrimonio culturale comporta inoltre l’applicazione di sanzioni amministrative previste agli art. 163 e 165 del D.Lgs. 42/2004.

A chi è rivolto

Persone fisiche, persone giuridiche private o pubbliche.

Come fare

Per richiedere l’autorizzazione è necessario compilare il modulo dedicato. Nell’istanza vanno indicati: dati personali del richiedente, motivazione/i della richiesta di esportazione temporanea, dichiarazione di proprietà, possesso o detenzione, indicazione del responsabile della custodia delle opere, luogo di destinazione delle opere, dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno del vincolo.

Il modulo compilato è inviato con i relativi allegati all’UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali all’indirizzo pec: umst.soprintendenza@pec.provincia.tn.it.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Per il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea, al modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • elenco delle cose o dei beni con indicazione del valore assicurativo di ciascuno;
  • documentazione fotografica delle cose o dei beni;
  • informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016;
  • fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).

Nel caso di contestuale richiesta dell’autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni d’arte e dell’attestato di circolazione temporanea, dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:

  • schede delle cose e dei beni corredate dalla documentazione fotografica, dai valori assicurativi e da relazione sullo stato di conservazione;
  • garanzia in ordine alla copertura assicurativa delle cose e dei beni oggetto di prestito;
  • progetto scientifico dell’iniziativa;
  • facility report della sede espositiva (relazione tecnica dettagliata e strutturata secondo modelli standardizzati in ordine alle caratteristiche delle strutture espositive e museali, ivi comprese le condizioni microclimatiche, di illuminazione, di custodia e gestione, di sicurezza in generale);
  • parere dell’Arcidiocesi di Trento - Area Amministrazione e Affari generali - Servizio autorizzazioni (nel caso di richieste riguardanti beni culturali di interesse religioso di proprietà di Enti ecclesiastici sottoposti all’Autorità Diocesana).

Modulistica

Tempi e scadenze

Nessuno

90 giorni

Giorni massimi di attesa

Decorrenza dal giorno successivo al ricevimento della domandaIn caso di documentazione insufficiente l’Amministrazione sospende i termini del procedimento e richiede chiarimenti o documentazione integrativa.

Costi

Marca da bollo
16 Euro

previste esenzioni

Contatti

Contatti di Umst soprintendenza per i beni e le attivita' culturali

Email - Segreteria:
umst.soprintendenza@provincia.tn.it

Pec - Segreteria:
umst.soprintendenza@pec.provincia.tn.it

Telefono - Segreteria:
0461.496616

Fax - Segreteria:
0461.496659

Contatti di Ufficio per i beni storico-artistici

Email - Segreteria:
uff.benistorart@provincia.tn.it

Pec - Segreteria:
umst.soprintendenza@pec.provincia.tn.it

Telefono - Segreteria:
0461.492100

Telefono - Segreteria:
0461.496616

Fax - Segreteria:
0461.496659

Contatti di Ufficio beni archeologici

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uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

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0461.492160

Contatti di Ufficio beni archivistici, librari e archivio provinciale

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uff.beniarchivisticilibrari@provincia.tn.it

Pec - Segreteria:
umst.soprintendenza@pec.provincia.tn.it

Telefono - Segreteria:
0461.494470

Fax - Segreteria:
0461.494451

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 17/06/2025 13:53

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