Descrizione
L'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità scatta normalmente a partire dal settimo mese di gravidanza e si prolunga fino al terzo mese dopo il parto.
Tuttavia, in talune circostanze, è possibile ottenere l’astensione anticipata, in particolare nel caso di una gravidanza le cui condizioni possono essere a rischio per la salute della mamma o del bambino (1), oppure qualora la lavoratrice durante una normale gravidanza svolga invece attività lavorative (2) che possono pregiudicare la sua salute e/o quella del bambino (anche per il periodo di allattamento).
(1) Nel primo caso (gravidanza a condizioni di salute a rischio, in particolare da complicazioni o da preesistenti forme morbose) la competenza per la procedura di astensione anticipata è dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e a questa dovrà essere direttamente inoltrata.
(2) Nel secondo caso - mansione a rischio per il tipo di lavoro svolto - la domanda va presentata al Servizio Lavoro della PAT, che può disporre, sulla base di accertamento medico e avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, l’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione obbligatoria (i due mesi precedenti la data presunta del parto), e fino a 7 mesi dopo il parto, per i seguenti motivi:
a) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
b) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.