Assegno di natalità per il terzo figlio

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Requisiti e condizioni di accesso per richiedere l’assegno di natalità in favore dei nuclei familiari nei quali nasce o è adottato un terzo figlio a partire dal 1° gennaio 2026.

Descrizione

Si tratta di una misura economica riconosciuta una sola volta e rivolta ai nuclei familiari nei quali, a partire dal 1° gennaio 2026, nasce o viene adottato un terzo figlio. L’assegno è riconosciuto per un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dal mese successivo alla nascita/adozione e fino al compimento del decimo anno di vita del figlio ed è composto da una quota fissa, differenziata anche in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, ed una quota premiale finalizzata a sostenere e valorizzare l'occupazione femminile ed accompagnare il reinserimento lavorativo della madre.

La quota fissa è determinata anche attraverso l’indicatore ICEF Famiglia e sono previste tre fasce:

1) per i nuclei con ICEF fino a 0,40, l’importo massimo riconosciuto è pari a 48.000 euro, erogati in quote mensili da 400 euro fino al compimento del decimo anno di età del bambino non imponibili Irpef;


2) per i nuclei con ICEF superiore a 0,40 e fino a 0,70, l’importo massimo è di 30.000 euro, con un’erogazione mensile di 250 euro, non imponibili Irpef;

3) per i nuclei con ICEF superiore a 0,70 o in assenza di attestazione ICEF, l’importo massimo previsto è anch’esso di 30.000 euro, con quote mensili da 250 euro, imponibili Irpef
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Quota premiale

Accanto alla quota fissa è prevista una quota premiale, pari a 200 euro mensili, destinata alle madri che, a partire dal terzo anno di vita del terzo figlio, rientrano o permangono nel mercato del lavoro, anche avviando un’attività autonoma. La quota premiale è riconosciuta annualmente alla madre che in sede di domanda dimostri di aver lavorato almeno 180 giorni nell’anno precedente alla data della domanda, anche non continuativi con almeno un rapporto di lavoro a 20 ore settimanali. La prima domanda per l'accesso alla quota premiale dell'assegno di natalità è presentata tramite degli enti di patronato presenti sul territorio provinciale.

A chi è rivolto

L’assegno di natalità è riconosciuto ai nuclei familiari nei quali dal 1° gennaio 2026 è nato o adottato un terzo figlio. La madre biologica o adottiva al momento della nascita/adozione deve essere in possesso dei requisiti di residenza e cittadinanza ed i figli devono appartenere allo stesso nucleo anagrafico della madre. I criteri approvati definiscono i requisiti che devono sussistere durante l’intero beneficio.

Requisito ulteriore per accedere all’assegno è che, alla nascita/adozione del terzo figlio, la madre deve essere occupata o deve aver versato contributi previdenziali negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi, anche non continuativi. Si considera madre lavoratrice:

a. la dipendente con contratto di lavoro subordinato, parasubordinato inteso come collaborazione coordinata e continuativa,

b. l’ autonoma con partita IVA.

Come fare

La domanda deve essere presentata presso gli enti di patronato sul territorio provinciale. Sarà data comunicazione non appena sarà possibile presentare le prime domande, con effetto retroattivo dal mese successivo alla nascita del terzo figlio.

Casi particolari

Norma transitoria

Le famiglie dove al 31 dicembre 2025 sono presenti tre o più figli, alla nascita o adozione nel biennio 2026-2027 di un ulteriore figlio beneficiano dell'assegno di natalità per il terzo figlio previsto dall'articolo 8 bis, comma 7 bis, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1. In quest’ultimo caso, l’eventuale assegno erogato ai sensi dell’art 8 bis comma 3 della LP 1/2011 anche per i figli successivi al secondo nati entro il 31 dicembre 2025 cessa dal mese successivo alla nascita del figlio per cui spetta il nuovo assegno disciplinato dalle presenti disposizioni.

Cosa serve

Documentazione da presentare

La domanda deve essere presentata presso gli enti di patronato sul territorio provinciale. 

Tempi e scadenze

Quota fissa

La domanda della quota fissa dell'assegno di natalità deve essere presentata dalla madre, esercente la potestà genitoriale, entro 90 giorni dalla nascita o adozione del figlio tramite degli enti di patronato presenti sul territorio provinciale. Per i nati entro il 30 settembre 2026, la domanda per la quota fissa dell’assegno è presentata entro il 31 dicembre 2026, in deroga ai termini previsti in 90 giorni dalla nascita. Il possesso delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura sono dichiarati nella domanda come sussistenti alla data di nascita.

Quota premiale

1. La prima domanda per l'accesso alla quota premiale dell'assegno di natalità è presentata per il tramite degli enti di patronato presenti sul territorio provinciale :

a. per il figlio naturale: dal terzo anno al sesto anno di vita del bambino, non compiuto;

b. per il figlio adottato: dal terzo anno al sesto anno di vita non compiuto del bambino se adottato prima del terzo anno di vita, o dal provvedimento giudiziale di adozione per gli altri anni successivi.

2. La domanda annuale successiva alla prima può essere presentata fino al compimento del decimo anno di vita del bambino.

Documenti

Normativa di riferimento

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m. e i., articolo 8 bis, comma 7 bis - approvazione dei "Criteri e modalità per la concessione e l''erogazione dell''assegno di natalità per il terzo figlio".

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Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 19/01/2026 12:13

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