Descrizione
Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci-alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico funzionale dell'attività di insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di torrentismo e di canyoning.
Possono prendere parte alle scuole anche gli accompagnatori di media montagna, in entrambi i gradi, per la prestazione delle attività loro consentite.
Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.
Vincoli
La presentazione della SCIA è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- Alla direzione della scuola sia preposta una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo;
- l'attività di insegnamento sia svolta esclusivamente da guide alpine-maestri di alpinismo e da aspiranti guida iscritti al rispettivo albo professionale provinciale. Il numero degli aspiranti guida non deve superare quello delle guide alpine-maestri di alpinismo;
- l'attività di accompagnamento sia svolta da aspiranti guida e guide alpine- maestri di alpinismo iscritti al rispettivo albo nonché da accompagnatori di territorio e da accompagnatori di media montagna iscritti al rispettivo elenco speciale. Il numero degli accompagnatori di territorio e accompagnatori di media montagna non deve superare quello delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida.