Aprire una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo

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Come aprire una scuola di alpinismo e sci alpinismo per il coordinamento tecnico funzionale dell'attività di insegnamento

Descrizione

Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci-alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico funzionale dell'attività di insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di torrentismo e di canyoning. 

Possono prendere parte alle scuole anche gli accompagnatori di media montagna, in entrambi i gradi, per la prestazione delle attività loro consentite.

Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.

Vincoli

La presentazione della SCIA è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • Alla direzione della scuola sia preposta una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo;
  • l'attività di insegnamento sia svolta esclusivamente da guide alpine-maestri di alpinismo e da aspiranti guida iscritti al rispettivo albo professionale provinciale. Il numero degli aspiranti guida non deve superare quello delle guide alpine-maestri di alpinismo;
  • l'attività di accompagnamento sia svolta da aspiranti guida e guide alpine- maestri di alpinismo iscritti al rispettivo albo nonché da accompagnatori di territorio e da accompagnatori di media montagna iscritti al rispettivo elenco speciale.  Il numero degli accompagnatori di territorio e accompagnatori di media montagna non deve superare quello delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida.

A chi è rivolto

La domanda può essere presentata dalla guida alpina-maestro di alpinismo iscritto all’albo professionale provinciale.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Alla domanda di inizio attività va allegata la seguente documentazione:

  • verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore 
  • copia atto costitutivo e statuto della scuola 
  • regolamento interno della scuola 
  • riproduzione dell’insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola 
  • dichiarazione copertura assicurativa RC della scuola e dei componenti 
  • copia documento di identità in corso di validità 
  • informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (che dovrà essere riprodotta per ogni singolo componente l’organico della scuola e debitamente firmata dagli stessi) 

Modulistica

Tempi e scadenze

60 giorni

Giorni massimi di attesa

La scuola di alpinismo e sci-alpinismo è tenuta a comunicare alla struttura provinciale competente in materia di turismo la perdita di uno o più requisiti previsti per l'istituzione nonché le modifiche all'atto costitutivo, allo statuto o al regolamento della scuola.

In caso di omessa comunicazione la struttura provinciale competente in materia di turismo adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

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Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente 'Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 18/12/2025 13:00

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