Aiuti promozione informazione locale (SIEG)–L.P. 18/2016, art.2, comma 2

  • Attivo

Assegnazione di contributi all’informazione locale (aiuti in regime “de minimis”) per servizi di interesse economico generale (SIEG). Deliberazione della Giunta provinciale n. 2030 del 13 dicembre 2024.

Descrizione

Vincoli

La domanda deve essere presentata dall’1 al 30 novembre dell'anno antecedente lo svolgimento delle attività. Se presentata al di fuori del predetto termine è dichiarata irricevibile.

Per ciascun anno solare di esecuzione dei servizi i soggetti possono presentare una sola domanda di contributo relativamente al piano progettuale, a valere sui criteri stabiliti. In alternativa, la medesima impresa può presentare una domanda di contributo a valere sulle disposizioni previste dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 293 del 23 febbraio 2017 e ss.mm.

Per ciascun anno solare non possono essere presentate domande su entrambi gli strumenti.

Il termine ultimo di effettuazione delle iniziative di cui alla proposta dei servizi SIEG, è previsto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

A chi è rivolto

In attuazione del comma 2 dell’art. 2 della Legge 18/2016 si individuano le seguenti tipologie di mezzi di comunicazione in grado di realizzare un servizio di interesse economico generale (SIEG):

- le emittenti televisive provinciali o di valle, intese quali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri, che hanno la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi;

- le emittenti radiofoniche provinciali o di valle, intese quali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri, che hanno la responsabilità dei palinsesti radiofonici;

- i portali informativi online locali, intesi quali titolari di un portale internet che hanno la responsabilità della pubblicazione di contenuti informativi autoprodotti.

1. Per beneficiare dei contributi SIEG le imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della L.P. n. 18 del 2016 e presentare una proposta in cui siano definiti chiaramente i servizi che intendono prestare nonché gli impegni previsti dall’art. 4 comma 4 della L.P. 18/2016.

2. I soggetti di cui all’articolo 2 possono accedere ai benefici di cui ai presenti criteri in presenza delle seguenti condizioni:

a) emittenti televisive provinciali: devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 30% della popolazione residente sul territorio provinciale;

b) emittenti televisive di valle: devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 50% della popolazione residente nella Comunità di Valle;

c) emittenti radiofoniche provinciali: devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 30% della popolazione residente sul territorio provinciale;

d) emittenti radiofoniche di valle: devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 50% della popolazione residente nella Comunità di Valle;

e) portali informativi online: devono pubblicare i contenuti informativi su tematiche riferite specificamente al Trentino o di particolare interesse per la popolazione trentina. In caso di portali online che siano espressione di testate giornalistiche cartacee oppure di emittenti radio televisive in possesso dei requisiti previsti dai presenti criteri, i suddetti contenuti non devono essere la mera riproposizione di quelli pubblicati o trasmessi da queste ultime. Le web tv e le web radio, ovvero quelle emittenti che trasmettono i loro contenuti televisivi o radiofonici attraverso internet, sono da considerarsi come portali informativi on line.

3. La copertura della popolazione si calcola sommando la popolazione residente nei territori serviti secondo la definizione del comma 2, come risultante dall'ultimo censimento, rispetto al totale della popolazione residente in Trentino o nelle Comunità di Valle di riferimento nel caso delle tv o radio di valle.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda e per l’intero anno solare precedente o per l'intero periodo di attività, nel caso di soggetti richiedenti nati nel corso dell'anno solare precedente.

Come fare

La presentazione delle proposte dei servizi SIEG va effettuata al Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne della Provincia dall’1 al 30 novembre dell'anno antecedente lo svolgimento delle attività. Se presentate al di fuori del predetto termine è dichiarata irricevibile. Le proposte devono essere presentate tramite posta certificata (PEC). La data di presentazione delle proposte corrisponde alla data di invio.

Il Servizio Minoranze linguistiche e relazioni esterne indica, con proprio provvedimento, entro il mese precedente il periodo di presentazione delle domande, i criteri tematici e le priorità informative atte a definire le proposte contenutistiche di servizio pubblico.

I termini di procedimento per l’assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande.

Con comunicazione all’interessato e nel rispetto della legge provinciale sull’attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

a) l’acquisizione della documentazione integrativa;

b) l’eventuale acquisizione dell’informazione antimafia rilasciata dal Competente Commissariato del Governo o competente Prefettura.

Tempi e scadenze

2025 30 Nov

Periodo di presentazione della domanda di contributo 01/11/2025 ⇢ 30/11/2025

La presentazione delle proposte dei servizi SIEG va effettuata al Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne della Provincia dall’1 al 30 novembre dell'anno antecedente lo svolgimento delle attività. Se presentate al di fuori del predetto termine è dichiarata irricevibile. Le proposte devono essere presentate tramite posta certificata (PEC). La data di presentazione delle proposte corrisponde alla data di invio.

60 giorni

Giorni massimi di attesa

I 60 giorni decorrono dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione della domanda.

Costi

marca da bollo
16,00 Euro

da applicare alla domanda

Documenti

Normativa di riferimento

Interventi di promozione dell'informazione locale

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Nuovi criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2, comma 2, della L.P. 7 dicembre 2016, n. 18 'Interventi di promozione dell'informazione locale' - SIEG.

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L.P. 7 dicembre 2016, n. 18 'Interventi di promozione dell'informazione locale' - individuazione delle proposte contenutistiche di servizio pubblico come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2030 del 13 dicembre 2024.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 21/10/2025 16:38

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