In attuazione del comma 2 dell’art. 2 della Legge 18/2016 si individuano le seguenti tipologie di mezzi di comunicazione in grado di realizzare un servizio di interesse economico generale (SIEG):
- le emittenti televisive provinciali o di valle, intese quali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri, che hanno la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi;
- le emittenti radiofoniche provinciali o di valle, intese quali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri, che hanno la responsabilità dei palinsesti radiofonici;
- i portali informativi online locali, intesi quali titolari di un portale internet che hanno la responsabilità della pubblicazione di contenuti informativi autoprodotti.
1. Per beneficiare dei contributi SIEG le imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della L.P. n. 18 del 2016 e presentare una proposta in cui siano definiti chiaramente i servizi che intendono prestare nonché gli impegni previsti dall’art. 4 comma 4 della L.P. 18/2016.
2. I soggetti di cui all’articolo 2 possono accedere ai benefici di cui ai presenti criteri in presenza delle seguenti condizioni:
a) emittenti televisive provinciali: devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 30% della popolazione residente sul territorio provinciale;
b) emittenti televisive di valle: devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 50% della popolazione residente nella Comunità di Valle;
c) emittenti radiofoniche provinciali: devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 30% della popolazione residente sul territorio provinciale;
d) emittenti radiofoniche di valle: devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 50% della popolazione residente nella Comunità di Valle;
e) portali informativi online: devono pubblicare i contenuti informativi su tematiche riferite specificamente al Trentino o di particolare interesse per la popolazione trentina. In caso di portali online che siano espressione di testate giornalistiche cartacee oppure di emittenti radio televisive in possesso dei requisiti previsti dai presenti criteri, i suddetti contenuti non devono essere la mera riproposizione di quelli pubblicati o trasmessi da queste ultime. Le web tv e le web radio, ovvero quelle emittenti che trasmettono i loro contenuti televisivi o radiofonici attraverso internet, sono da considerarsi come portali informativi on line.
3. La copertura della popolazione si calcola sommando la popolazione residente nei territori serviti secondo la definizione del comma 2, come risultante dall'ultimo censimento, rispetto al totale della popolazione residente in Trentino o nelle Comunità di Valle di riferimento nel caso delle tv o radio di valle.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda e per l’intero anno solare precedente o per l'intero periodo di attività, nel caso di soggetti richiedenti nati nel corso dell'anno solare precedente.