Allo scopo di sostenere le aggregazioni tra imprese, anche transregionali e transnazionali, sono concesse agevolazioni per promuovere la stipulazione di contratti di rete, come definiti dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009.
A tal fine sono stati istituiti aiuti ai sensi dell’art. 24 novies “Aiuti per le reti d’impresa” della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 della L.P. 6/1999, erogabili in regime "de minimis".
Tipologia degli interventi ammissibili a contributo
Sono agevolabili
- le spese legali, amministrative e di consulenza sostenute dalla rete per giungere alla sottoscrizione del contratto, a condizione che sia stato stipulato il contratto medesimo;
- la costituzione del fondo patrimoniale comune finalizzato a finanziare l'esercizio di:
- formazione del personale impegnato nel progetto di rete
- assunzione di personale destinato a progetti di internazionalizzazione della rete
- acquisto di hardware e software per il progetto di rete
- acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie
- interventi di promozione e di commercializzazione
- consulenze specialistiche esterne finalizzate alla promozione e allo sviluppo del progetto di rete, compresi i progetti di internazionalizzazione
Limiti di spesa ammissibile
- La spesa minima ammissibile è pari ad euro 2.500,00;
- La spesa massima pro quota non può superare un terzo del fondo;
- La spesa massima del fondo è pari ad euro 200.000,00.
Misura contributiva
Le misure di intervento a fondo perduto, secondo il regime di aiuto “de minimis”, sono:
- 50% sulle quote di fondo patrimoniale
- 30% sulle spese legali, amministrative e di consulenza sostenute per giungere alla sottoscrizione del contratto di rete
Dal 7 febbraio 2024 il contributo è concesso ai sensi del nuovo Regolamento de minimis 2023/2831. Fino al 30 giugno 2024, il contributo può essere concesso ai sensi del vecchio Regolamento 1407/2014 e s.m.i. soltanto se più favorevole per il soggetto richiedente in termini di massimale dell’aiuto.
Costi
Non ci sono costi di istruttoria, oltre alla marca da bollo.
Obblighi
Le reti d’impresa beneficiari delle agevolazioni devono rispettare:
- obblighi di destinazione: Il fondo patrimoniale comune di rete deve essere destinato agli scopi previsti per un periodo di almeno 5 anni dalla corresponsione del contributo e, nello stesso periodo non può essere restituito, nemmeno in parte, alle imprese aderenti;
- obblighi di radicamento territoriale: le imprese la cui partecipazione alla rete è agevolata devono mantenere la propria unità operativa sul territorio provinciale per un periodo di almeno 5 anni dall’erogazione del contributo;
- divieto di distribuzione di risorse, sotto qualsiasi forma, alle imprese aderenti, secondo quanto previsto dai criteri di applicazione della legge;
- impegno da parte dei soggetti richiedenti di rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 16, comma 6 della legge provinciale 6/1999;
Cumulo
La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l’obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. É comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.