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Servizio attivo solo per la RENDICONTAZIONE. Non è più possibile presentare domanda.
Aiuti per la prima partecipazione ad una manifestazione fieristica internazionale.
Servizio attivo solo per la RENDICONTAZIONE. Non è più possibile presentare domanda.
Contributo a fondo perduto concesso in “Regime di esenzione” Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per la prima partecipazione ad una manifestazione fieristica internazionale, anche all’interno dell’Unione Europea, di cui all’art.7 “Aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese” della L.P. 6/1999.
L’impresa può richiedere il contributo, in regime di esenzione per le spese relative a:
Per ciascuna domanda di contributo la spesa minima ammissibile ad agevolazione deve essere superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore o uguale a euro 150.000,00.
Fermo restando il principio dell’effetto di incentivazione, le agevolazioni sono concesse in un’unica soluzione e in regime di esenzione, sulla base di una percentuale di contribuzione delle spese ammissibili e della dimensione di impresa, come segue:
Non ci sono costi di istruttoria, oltre alla marca da bollo.
Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l’unità operativa a cui si riferiscono i servizi agevolati sul territorio provinciale per un periodo di almeno 3 anni dall’erogazione del contributo e rispettare gli obblighi previsti dall’art. 16 comma 6 della L.P. 6/99.
Fatte salve le possibilità di cumulo previste dal punto 5 delle norme di carattere generale della L.P. 6/1999 e comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l’obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato.
Piccole e medie imprese, e nello specifico i soggetti beneficiari individuati al punto 2, commi 1 e 2, lett. a), delle norme di carattere generale della legge provinciale, che svolgono o che intendono svolgere, alla data di presentazione della domanda, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale.
Sono in ogni caso esclusi i soggetti che svolgono attività finanziaria, creditizia e assicurativa.
Per poter beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti al punto 3, comma 1, delle norme di carattere generale della legge provinciale:
La domanda può essere presentata da:
I soggetti richiedenti devono presentare domanda di contributo al soggetto istruttore, unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), pena l’inammissibilità della domanda stessa e, comprensiva della documentazione richiesta.
La documentazione deve essere sottoscritta alternativamente:
I termini del procedimento per l’assunzione del provvedimento sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda di agevolazione, fatte salve eventuali sospensioni.Termine di avvio delle iniziativeGiorno successivo alla data di ricevimento della domandaTermine di completamento delle iniziativeLe spese agevolate ai sensi delle presenti disposizioni devono essere sostenute e interamente pagate entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda (“termine di completamento dell’iniziativa”), fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga per un periodo non superiore ad un anno.Termine per la rendicontazione delle iniziativeLa documentazione per l’erogazione del contributo deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell’iniziativa, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga per un periodo non superiore ad un anno.
Ad avvenuta concessione, i contributi sono erogati in un’unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione prevista all'Allegato 1 punto 2 dei criteri, nonché dell’accertamento della regolare esecuzione delle iniziative agevolate.
Testo coordinato criteri aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese.
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