Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese - L.p. 6/1999

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Aiuti per la prima partecipazione ad una manifestazione fieristica internazionale.

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Servizio attivo solo per la RENDICONTAZIONE. Non è più possibile presentare domanda.

Descrizione

Contributo a fondo perduto concesso in “Regime di esenzione” Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per la prima partecipazione ad una manifestazione fieristica internazionale, anche all’interno dell’Unione Europea, di cui all’art.7 “Aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese” della L.P. 6/1999.

Tipologia degli interventi ammissibili a contributo

L’impresa può richiedere il contributo, in regime di esenzione per le spese relative a:

  • affitto dell’area espositiva;  
  • quota di iscrizione come espositore diretto;  
  • costo per l’inserimento dell’impresa nel catalogo dell’evento fieristico; 
  • spese per la prenotazione delle aree espositive;
  • progettazione, noleggio, montaggio e adattamento dello stand;  
  • allacciamenti ad utenze (compresi i consumi);
  • pulizia stand; 
  • noleggio di computer, attrezzature;
  • assicurazione, anche non obbligatoria;
  • spese per standisti o traduttori presenti nello stand.
Limiti di spesa ammissibile

Per ciascuna domanda di contributo la spesa minima ammissibile ad agevolazione deve essere superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore o uguale a euro 150.000,00.

Misura contributiva

Fermo restando il principio dell’effetto di incentivazione, le agevolazioni sono concesse in un’unica soluzione e in regime di esenzione, sulla base di una percentuale di contribuzione delle spese ammissibili e della dimensione di impresa, come segue:

  1. piccola impresa: 50%;
  2. media impresa: 40%.

Vincoli

Costi

Non ci sono costi di istruttoria, oltre alla marca da bollo.

Obblighi

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l’unità operativa a cui si riferiscono i servizi agevolati sul territorio provinciale per un periodo di almeno 3 anni dall’erogazione del contributo e rispettare gli obblighi previsti  dall’art. 16 comma 6 della L.P. 6/99. 

Cumulo

Fatte salve le possibilità di cumulo previste dal punto 5 delle norme di carattere generale della L.P. 6/1999 e comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l’obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato.

A chi è rivolto

Piccole e medie imprese, e nello specifico i soggetti beneficiari individuati al punto 2, commi 1 e 2, lett. a), delle norme di carattere generale della legge provinciale, che svolgono o che intendono svolgere, alla data di presentazione della domanda, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale.

Sono in ogni caso esclusi i soggetti che svolgono attività finanziaria, creditizia e assicurativa.

Requisiti di accesso

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti al punto 3, comma 1, delle norme di carattere generale della legge provinciale:

  • avere una unità operativa nel territorio provinciale (per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo);
  • non avere in corso procedure concorsuali;
  • non essere considerate in difficoltà ai sensi della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di stato, salvo diversa previsione dei criteri settoriali;
  • essere in posizione di regolarità fiscale;
  • non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione europea per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili.

La domanda può essere presentata da:

  • Legale rappresentante dell’impresa
  • Delegato

Come fare

Presentazione domanda

I soggetti richiedenti devono presentare domanda di contributo al soggetto istruttore, unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), pena l’inammissibilità della domanda stessa e, comprensiva della documentazione richiesta.

La documentazione deve essere sottoscritta alternativamente:

  • con firma digitale
  • con firma autografa, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore. 
Termini presentazione domande
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 1 gennaio 2023

Cosa serve

Documentazione da presentare

Per accedere al contributo i soggetti richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
  • domanda di contributo
  • foglio notizie
  • delega (eventuale)
  • informativa privacy
Attenzione! CUP per le domande presentate dal 22 aprile 2023 con fatture emesse dal 1° giugno 2023

Come già evidenziato nelle comunicazioni di concessione degli aiuti, in particolare per tutte fatture relative a istanze presentate dal 22 aprile 2023, emesse dal 1° giugno 2023, è obbligatorio tracciare la spese (apposizione del codice unico di progetto - CUP) secondo le indicazioni operative previste dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 728 del 23 maggio 2024. La regolarizzazione è ammessa esclusivamente con le modalità ivi previste (in particolare integrazione elettronica al sistema di interscambio AdE).

 

Sono previste specifiche conseguenze in caso di mancato rispetto delle predette indicazioni operative: qualora all’esito di controlli/verifiche in sede di vigilanza, le fatture/quietanze di pagamento risultano sprovviste di CUP (anche non apposto in modo corretto), o prive della dichiarazione sostitutiva d’atto notorio o dell’attestazione di verifica, ovvero non regolarizzate secondo quanto sopra previsto dalla richiamata deliberazione, le stesse non sono considerate ammissibili e determinano il venir meno della quota corrispondente di agevolazione e il recupero di eventuali somme già corrisposte.

Modulistica

Tempi e scadenze

60 giorni

Giorni massimi di attesa

I termini del procedimento per l’assunzione del provvedimento sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda di agevolazione, fatte salve eventuali sospensioni.Termine di avvio delle iniziativeGiorno successivo alla data di ricevimento della domandaTermine di completamento delle iniziativeLe spese agevolate ai sensi delle presenti disposizioni devono essere sostenute e interamente pagate entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda (“termine di completamento dell’iniziativa”), fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga per un periodo non superiore ad un anno.Termine per la rendicontazione delle iniziativeLa documentazione per l’erogazione del contributo deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell’iniziativa, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga per un periodo non superiore ad un anno.

Ad avvenuta concessione, i contributi sono erogati in un’unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione prevista all'Allegato 1  punto 2 dei criteri, nonché dell’accertamento della regolare esecuzione delle iniziative agevolate.

Costi

Marca da bollo
16,00 Euro

Documenti

Normativa di riferimento

Testo coordinato criteri aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese.

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Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Norme di carattere generale - Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

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Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale.

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Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese e per servizi di consulenza, ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

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Modifiche ai criteri e modalità per la concessione di aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese e per servizi di consulenza, ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvati con deliberazione di Giunta n. 2479 del 22 dicembre 2022.

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Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 'Interventi di sostegno del sistema economico trentino'. Approvazione delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e approvazione di un primo pacchetto di disposizioni specifiche per singoli interventi, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6.

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Modifica delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e delle disposizioni specifiche per singoli interventi, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6/2023 e relativa apertura dei termini di applicazione e presentazione delle domande di incentivo anche a valere sull'Avviso 'Nuova Impresa 2023'. Disposizioni riguardanti l'applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023

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Articolo 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con L. 21 aprile 2023, n. 41: approvazione prime indicazioni operative riguardanti l'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) e modifica dell'Avviso Nuova Impresa 2023 (approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2015/2023).

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 15:16

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