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Avviso di sospensione domande di contributo per aiuti per l'attività consortile e per le reti di impresa
La presentazione delle domande sarà sospesa dal 1 luglio 2025
Servizio attivo dal 1/1/2023 al 30/06/2025
Aiuti per la costituzione e l'attività di consorzi e di società consortili.Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2023
Avviso di sospensione domande di contributo per aiuti per l'attività consortile e per le reti di impresa
La presentazione delle domande sarà sospesa dal 1 luglio 2025
Si informano tutti i soggetti interessati che la Giunta provinciale con deliberazione n. 891 di data 20 giugno 2025 ha stabilito la sospensione dal prossimo 1 luglio 2025 degli aiuti per l'attività consortile e per le reti di impresa di cui all'art. 24 octies e novies della L.p. 6/99.
Pertanto dal 1 luglio 2025 non sarà possibile presentare domande di agevolazione per tali aiuti.
Contributi a fondo perduto concessi in regime de minimis per la costituzione e l'attività di consorzi e di società consortili finalizzate all'esercizio di una o più delle attività previste all’art. 24 octies della L.P. 6/1999.
Si possono chiedere contributi per la costituzione e l'attività di consorzi e di società consortili finalizzate all'esercizio di una o più delle seguenti attività:
Per ciascuna domanda di contributo la spesa minima ammissibile ad agevolazione è pari ad euro 15.000,00 e non può superare l’importo di euro 200.000,00.
Sull’entità o l’incremento del fondo consortile o del capitale sociale effettivamente sottoscritti e versati, con l'esclusione degli apporti in natura previsti dai criteri, è concesso un contributo nella misura del 50%.
Per i consorzi del settore del porfido la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali.
Dal 7 febbraio 2024 il contributo è concesso ai sensi del nuovo Regolamento de minimis 2023/2831. Fino al 30 giugno 2024, il contributo può essere concesso ai sensi del vecchio Regolamento 1407/2014 e s.m.i. soltanto se più favorevole per il soggetto richiedente in termini di massimale dell’aiuto.
Non ci sono costi di istruttoria, oltre alla marca da bollo.
I consorzi/società consortili beneficiari delle agevolazioni devono rispettare:
È disposto il divieto di beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.
I beneficiari delle agevolazioni sono i consorzi e le società consortili con rispettivamente un fondo consortile o un capitale sociale di ammontare non inferiore ad euro 15.000,00 che risultino:
Per poter beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri, il soggetto richiedente deve:
La domanda può essere presentata da:
I soggetti richiedenti devono presentare domanda di contributo al soggetto istruttore, unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), pena l’inammissibilità della domanda stessa e, comprensiva della documentazione richiesta.
La documentazione deve essere sottoscritta alternativamente:
Per accedere al contributo i soggetti richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
La presentazione delle domande sarà sospesa dal 1 luglio 2025
I termini del procedimento per l’assunzione del provvedimento sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda di agevolazione, fatte salve eventuali sospensioni.Termine di avvio delle iniziativeGiorno successivo alla data di ricevimento della domandaTermine di completamento delle iniziativeGli effettivi versamenti al fondo consortile o al capitale sociale devono essere avvenuti alla data di presentazione della domanda purché non prima dei diciotto mesi precedenti tale data. Termine per la rendicontazione delle iniziativeLa documentazione per l’erogazione del contributo deve essere presentata unitamente alla domanda di contributo.
Ad avvenuta concessione, i contributi sono erogati in un’unica soluzione.
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