Contributi a fondo perduto concessi in regime de minimis per la costituzione e l'attività di consorzi e di società consortili finalizzate all'esercizio di una o più delle attività previste all’art. 24 octies della L.P. 6/1999.
Tipologia degli interventi ammissibili a contributo
Si possono chiedere contributi per la costituzione e l'attività di consorzi e di società consortili finalizzate all'esercizio di una o più delle seguenti attività:
- lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica;
- l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
- la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;
- la gestione di centri di elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;
- la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo svolgimento di studi e ricerche di mercato;
- l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- altre attività che si collegano alle iniziative indicate alle precedenti lettere.
Limiti di spesa ammissibile
Per ciascuna domanda di contributo la spesa minima ammissibile ad agevolazione è pari ad euro 15.000,00 e non può superare l’importo di euro 200.000,00.
Misura contributiva
Sull’entità o l’incremento del fondo consortile o del capitale sociale effettivamente sottoscritti e versati, con l'esclusione degli apporti in natura previsti dai criteri, è concesso un contributo nella misura del 50%.
Per i consorzi del settore del porfido la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali.
Dal 7 febbraio 2024 il contributo è concesso ai sensi del nuovo Regolamento de minimis 2023/2831. Fino al 30 giugno 2024, il contributo può essere concesso ai sensi del vecchio Regolamento 1407/2014 e s.m.i. soltanto se più favorevole per il soggetto richiedente in termini di massimale dell’aiuto.
Costi
Non ci sono costi di istruttoria, oltre alla marca da bollo.
Obblighi
I consorzi/società consortili beneficiari delle agevolazioni devono rispettare:
- obblighi di destinazione: non possono subire riduzioni per un periodo di almeno 5 anni dal loro completo raggiungimento;
- obblighi di radicamento territoriale: i consorzi e le società consortili beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la propria attività sul territorio provinciale per un periodo di almeno 5 anni dall’erogazione del contributo, secondo quanto disposto dai criteri di applicazione della legge;
- divieto di distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile, secondo quanto previsto dai criteri di applicazione della legge;
- impegno da parte dei soggetti richiedenti di rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 16, comma 6 della legge provinciale 6/1999.
Cumulo
È disposto il divieto di beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.