Accreditamento all'albo provinciale per la gestione dei servizi per il lavoro

  • Attivo

Procedimento attraverso il quale è concesso l ’accreditamento e l’iscrizione all’albo dei soggetti pubblici e privati per svolgere i servizi per il lavoro

Descrizione

Per migliorare sul territorio l’incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante una maggior diffusione di servizi innovativi o aggiuntivi e conseguire un incremento dell’occupazione, la Provincia autonoma di Trento con la deliberazione n. 1543 del 24 agosto 2018 ”Rete provinciale dei servizi per il lavoro” ha ampliato la Rete provinciale dei servizi per il lavoro con il concorso di soggetti privati accreditati che possono offrire interventi di politica attiva del lavoro a persone e imprese.

La Rete provinciale dei servizi per il lavoro è costituita dall’Agenzia del lavoro, anche tramite i Centri per l’impiego, quale soggetto di riferimento per l’attuazione degli interventi provinciali di politica del lavoro e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi per il lavoro di qualità rivolti a promuovere l’incremento occupazionale e la buona occupazione.

L’accreditamento è il provvedimento con il quale il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento riconosce l’idoneità a erogare servizi per il lavoro nell’ambito del territorio provinciale, secondo requisiti organizzativi di qualità. 

I soggetti accreditati vengono iscritti a cura della Provincia nell’Albo nazionale dei soggetti accreditati istituito dall’Anpal e nell’Albo provinciale dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro istituito presso il Servizio lavoro.

Il soggetto accreditato iscritto all’Albo del Servizio lavoro, per erogare i servizi per il lavoro è tenuto a sottoscrivere una convenzione con l’Agenzia del lavoro. Tale convenzione disciplina gli impegni reciproci tra le parti e le modalità con cui il soggetto accreditato comunica all’Agenzia le attività realizzate, gli obiettivi conseguiti, i nominativi dei soggetti che rifiutano eventuali azioni di politica del lavoro, nonché ogni altra informazione ritenuta strategica per il mercato del lavoro, anche mediante interconnessione telematica al sistema provinciale informativo lavoro. 

Cosa sono i servizi per il lavoro:

A) servizi generali per il cittadino, con particolare riferimento a:

  • accoglienza e informazione
  • primo orientamento ai servizi

B) servizi specialistici per il cittadino, con particolare riferimento a:

  • orientamento e consulenza professionale
  • realizzazione di misure di accompagnamento al lavoro, servizi di ricollocazione professionale e progetti integrati per l’occupazione 

C)  servizi specialistici ai datori di lavoro, con particolare riferimento a:

  • prima informazione sulle opportunità e sui servizi erogati dalla Rete provinciale dei servizi per il lavoro;
  • rilevazione e gestione dei fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese e degli altri datori di lavoro;
  • attività di supporto alla ricollocazione professionale di lavoratori oggetto di procedure di riduzione del personale
  • ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l’impiego, diverso da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici;

D) servizi di preselezione dei lavoratori e di incontro tra domanda e offerta di lavoro

Vincoli

A pena di sospensione e revoca dell’accreditamento,  anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’accreditamento, i soggetti accreditati sono tenuti a comunicare al Servizio lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, gli spostamenti di sede, anche con riguardo a singoli uffici o filiali, l’apertura di filiali o succursali, la cessazione di attività, anche con riguardo a singoli uffici o filiali, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell’accreditamento

A chi è rivolto

Possono chiedere l’accreditamento e l’iscrizione all’albo, anche per più sedi, filiali, uffici, i seguenti soggetti:

  • Società di capitali, di cooperativa o di consorzio di cooperative ovvero di società di persone;
  • Fondazioni;
  • Università o fondazioni universitarie;
  • Istituzioni del Servizio educativo provinciale, ai sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
  • Comuni e Comunità territoriali; 
  • Camera di Commercio e sue aziende speciali; 
  • Fondazione dei consulenti del lavoro ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, per il tramite dei consulenti delegati all’intermediazione;
  • Enti Bilaterali;
  • Patronati;
  • Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
  • Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.

Come fare

Per chiedere l’accreditamento il soggetto deve possedere i seguenti requisiti:

  • avere la disponibilità di una o più sedi ubicate sul territorio della provincia;
  • avere sedi conformi, in termini di risorse infrastrutturali e logistiche, alle norme in materia di urbanistica, igiene, sanità, sicurezza, accessibilità ai disabili ed adeguate alle esigenze di accoglienza, informazione ed orientamento;
  • essere provviste di collegamenti telematici idonei alla interconnessione con il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, per il tramite del sistema Anpal e con i servizi telematici provinciali di sostegno all’incontro tra domanda e offerta;
  • disporre di un’adeguata e stabile organizzazione di risorse gestionali e professionali in possesso di titoli di studio ed esperienze adeguati, idonea a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, accoglienza e informazione, analisi dei bisogni e della domanda individuale, progettazione ed erogazione dei servizi;
  • per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), garantire l’affidabilità economica e finanziaria, fra cui, per le società, un capitale sociale minimo versato pari ad almeno euro 25.000 e, per le cooperative, un patrimonio netto pari ad almeno euro 25.000; per i soggetti diversi dalle società di capitale, società cooperative o amministrazioni pubbliche, una dichiarazione da parte di un istituto di credito che ne attesti la solidità economica;
  • essere rispettosi della disciplina normativa e contrattuale, nazionale e territoriale, in materia previdenziale, di lavoro e degli adempimenti fiscali;
  • per i soggetti previsti al comma 1, lettere a), b) e c), punti e., f., g., h., i., disporre di un Codice etico, anche in attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, da cui risulti, tra l’altro, il perseguimento dei valori della legalità e dei principi di non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità;
  • per i soggetti previsti al comma 1, lettere a), b) e c), punti f., g., h., i., e per i relativi legali rappresentanti, non essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui il soggetto richiedente risiede;
  • l’assenza in capo al soggetto richiedente e ai relativi amministratori, direttori e
  • legali rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1, lettere a), b) e c), punti f., g., h.,i.,     di: sentenze penali di condanna, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro , in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;  misure di prevenzione disposte, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, o ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011; sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  • possesso di un sito internet e di una casella di posta elettronica ufficiale per le            comunicazioni con gli utenti ed una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con la Provincia;
  • possesso della documentazione attestante l’affidabilità e qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO).

 

I soggetti richiedenti, ad eccezione di quelli previsti al comma 1), lettera c) punti a., b., c., d., devono prevedere l'esercizio dell'attività per cui richiedono l’accreditamento tra le proprie finalità statutarie. I predetti soggetti, ove richiesto dalla vigente normativa, devono essere iscritti al registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio.

Casi particolari

Apertura di sedi decentrate e accreditamento temporaneo

Per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi per il lavoro, i soggetti accreditati dalla Provincia per i medesimi servizi possono chiedere al Servizio lavoro l’accreditamento temporaneo di sedi decentrate quando le stesse siano ubicate in ambiti territoriali di competenza dei Centri per l’impiego in cui non siano già presenti sedi stabili, anche di altri soggetti, già oggetto di accreditamento.

Costi

marca da bollo
16,00 Euro

Documenti

Normativa di riferimento

Rete provinciale dei servizi per il lavoro. Aggiornamento della regolamentazione

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Ulteriori informazioni

Link a siti esterni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 15:15

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