Descrizione
Per migliorare sul territorio l’incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante una maggior diffusione di servizi innovativi o aggiuntivi e conseguire un incremento dell’occupazione, la Provincia autonoma di Trento con la deliberazione n. 1543 del 24 agosto 2018 ”Rete provinciale dei servizi per il lavoro” ha ampliato la Rete provinciale dei servizi per il lavoro con il concorso di soggetti privati accreditati che possono offrire interventi di politica attiva del lavoro a persone e imprese.
La Rete provinciale dei servizi per il lavoro è costituita dall’Agenzia del lavoro, anche tramite i Centri per l’impiego, quale soggetto di riferimento per l’attuazione degli interventi provinciali di politica del lavoro e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi per il lavoro di qualità rivolti a promuovere l’incremento occupazionale e la buona occupazione.
L’accreditamento è il provvedimento con il quale il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento riconosce l’idoneità a erogare servizi per il lavoro nell’ambito del territorio provinciale, secondo requisiti organizzativi di qualità.
I soggetti accreditati vengono iscritti a cura della Provincia nell’Albo nazionale dei soggetti accreditati istituito dall’Anpal e nell’Albo provinciale dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro istituito presso il Servizio lavoro.
Il soggetto accreditato iscritto all’Albo del Servizio lavoro, per erogare i servizi per il lavoro è tenuto a sottoscrivere una convenzione con l’Agenzia del lavoro. Tale convenzione disciplina gli impegni reciproci tra le parti e le modalità con cui il soggetto accreditato comunica all’Agenzia le attività realizzate, gli obiettivi conseguiti, i nominativi dei soggetti che rifiutano eventuali azioni di politica del lavoro, nonché ogni altra informazione ritenuta strategica per il mercato del lavoro, anche mediante interconnessione telematica al sistema provinciale informativo lavoro.
Cosa sono i servizi per il lavoro:
A) servizi generali per il cittadino, con particolare riferimento a:
- accoglienza e informazione
- primo orientamento ai servizi
B) servizi specialistici per il cittadino, con particolare riferimento a:
- orientamento e consulenza professionale
- realizzazione di misure di accompagnamento al lavoro, servizi di ricollocazione professionale e progetti integrati per l’occupazione
C) servizi specialistici ai datori di lavoro, con particolare riferimento a:
- prima informazione sulle opportunità e sui servizi erogati dalla Rete provinciale dei servizi per il lavoro;
- rilevazione e gestione dei fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese e degli altri datori di lavoro;
- attività di supporto alla ricollocazione professionale di lavoratori oggetto di procedure di riduzione del personale
- ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l’impiego, diverso da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici;
D) servizi di preselezione dei lavoratori e di incontro tra domanda e offerta di lavoro
Vincoli
A pena di sospensione e revoca dell’accreditamento, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’accreditamento, i soggetti accreditati sono tenuti a comunicare al Servizio lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, gli spostamenti di sede, anche con riguardo a singoli uffici o filiali, l’apertura di filiali o succursali, la cessazione di attività, anche con riguardo a singoli uffici o filiali, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell’accreditamento