Accesso parziale alla professione di guida alpina

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Come ottenere l’accesso parziale alla professione per le guide alpine in Provincia di Trento per i prestatori in possesso di qualifiche acquisite in uno Stato membro straniero in forma temporanea e occasionale

Descrizione

L'accesso parziale alla professione consente al professionista di esercitare la propria attività in Italia solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di provenienza, sebbene tale attività si inserisce nell'ambito di una professione più ampia regolamentata in Italia.

L'accesso parziale non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico.

L'Autorità italiana può concedere l'accesso parziale, previa valutazione caso per caso, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • le differenze tra l'attività professionale esercitata legalmente nello Stato UE di provenienza e la professione regolamentata in Italia, devono essere tali che l'applicazione di misure compensative non consenta al richiedente di completare il programma di formazione richiesto dalla normativa italiana per avere accesso totale alla professione regolamentata;
  • l'attività professionale può essere oggettivamente separata dalle altre attività relative alla professione regolamentata in Italia;
  • il professionista deve essere pienamente qualificato ad esercitare nello Stato di provenienza l'attività professionale per la quale chiede l'accesso parziale;
  • la qualificazione del richiedente deve essere stata acquisita in uno Stato membro straniero venendosi quindi a creare l'elemento transfrontaliero della prestazione.

Quando l'Autorità competente concede l'accesso parziale, il professionista esercita l'attività con il titolo professionale dello Stato UE di provenienza.

L’accesso parziale alla professione di guida alpina è consentito ai cittadini europei in possesso di qualifiche equivalenti agli standard formativi italiani, stabiliti per dette attività.

A chi è rivolto

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea e/o della Confederazione Svizzera e/o Stato aderente all’accordo di cui alla Legge n. 300/1993 in possesso di idonee qualifiche professionali

Come fare

Presentare al Servizio provinciale competente in materia di turismo la dichiarazione di esercizio temporaneo e occasionale per l'accesso parziale alla professione di Guida alpina via PEC: all'indirizzo serv.turismo@pec.provincia.tn.it

Casi particolari

Se nello Stato di stabilimento la professione non è regolamentata oltre alla documentazione sopra riportata va allegata anche la documentazione attestante l’esperienza professionale (certificazione fiscale o previdenziale o buste paga o certificazione del datore di lavoro) tradotta in lingua italiana o inglese.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Alla dichiarazione di esercizio temporaneo e occasionale va allegata la seguente documentazione tradotta in lingua italiana o inglese:

  • informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, debitamente firmata dal prestatore (guida canyoning)
  • copia di un documento di identità personale, in corso di validità
  • certificazione dell’autorità competente attestante che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare l’attività professionale e che non gli è vietato esercitarla al momento del rilascio dell’attestato
  • copia del diploma di formazione conseguito, autenticata dall’organismo che lo ha rilasciato
  • copia tessera professionale in corso di validità per la stagione di riferimento
  • un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali (dichiarazione dell’Ente formatore che ha rilasciato la qualifica professionale) contenente il programma completo dei corsi di formazione frequentati con specifica delle giornate, ore, materie
  • copia della polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della professione indicata, con l’indicazione dei massimali il cui ammontare dovrà garantire un’adeguata copertura assicurativa per il periodo di attività sul territorio provinciale
  • certificazione penale e dei carichi pendenti (data rilascio non antecedente ai sei mesi)
  • dichiarazione del prestatore di avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante (lingua italiana) debitamente firmata dal prestatore

Modulistica

Tempi e scadenze

FASI:

  1. Presentazione della dichiarazione
  2. Valutazione dei titoli da parte del del Servizio provinciale competente in materia di turismo
  3. Comunicazione dell’assenso all’accesso parziale alla professione di guida alpina da parte del Servizio provinciale competente in materia di Turismo

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

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Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente 'Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci

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Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

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Contatti

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 29/12/2025 10:30

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