Accesso Civico generalizzato / Accesso generalizzato

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L'accesso generalizzato consente a chiunque abbia un interesse riconosciuto pubblico o generale di accedere a dati e documenti esistenti sia pubblicati che non

Descrizione

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati, che non necessitano di ulteriore attività di rielaborazione e ai documenti detenuti dalla Provincia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 
Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, è quindi attivabile da chiunque, senza necessità di alcuna motivazione.

Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'articolo 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.

Come fare

Come previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 e dall'articolo 5 del d. lgs n 33 del 2013, le domande di accesso civico "generalizzato" (relative a documenti, dati e informazioni non soggetti all'obbligo di pubblicazione), sono presentate su apposito modulo alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  • all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • alla struttura dell'amministrazione che svolge attività di informazione e assistenza al cittadino, se prevista; questa la trasmette alla struttura che detiene i dati, le informazioni o i documenti o al responsabile della trasparenza, se si tratta di accesso civico semplice

la richiesta può essere presentata alle strutture sopra indicate tramite:

  1. posta elettronica o posta elettronica certificata;
  2. consegna a mano
  3. il servizio postale

Cosa serve

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa

Dalla data di ricevimento della domanda

Riesame della richiesta

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della Trasparenza. Il Responsabile della Trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Rimedi
Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della Trasparenza è ammesso ricorso al TRGA ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo.

E' inoltre possibile presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge provinciale n. 4 del 2014 e dell'art. 5, comma 8, del d.lgs 33/2013)

Avvertenza
E' opportuno evidenziare che l'accesso civico generalizzato non sostituisce il diritto di accesso di cui all'articolo 32 della legge provinciale sull'attività amministrativa n. 23 del 30 novembre 1992.

Costi

eventuali costi di riproduzione documentazione
GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Leggi di più

Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

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Contatti

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 18/12/2025 18:22

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