Descrizione
L’articolo 33 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 “Legge provinciale sullo sport 2016”, prevede la possibilità di concedere contributi in conto capitale per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, così come regolamentato dalla deliberazione n. 1605 del 9 settembre 2022 che stabilisce che alla domanda utile all’ottenimento del contributo sia necessario allegare alternativamente il “documento preliminare di progettazione, redatto in conformità all’articolo 14 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26” oppure il “progetto preliminare, redatto in conformità all’articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26”.
Tuttavia, con la legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025” sono state abrogate sia le disposizioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 sopra menzionate, così come richiamate dall’articolo 91 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1605/2022, sia gli Allegato A e D annessi al Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9 - 84/Leg, che illustravano rispettivamente gli “Elaborati facenti parte integrante del documento preliminare di progettazione” e gli “Elaborati facenti parte integrante del progetto preliminare”.
Ne consegue che sulla base delle modifiche intercorse tramite l’articolo 37 della sopra citata legge provinciale n. 9/2023, i livelli di progettazione attualmente previsti dall’articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” sono unicamente il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.
La sospensione dei termini per la presentazione delle nuove domande - che si sarebbero dovuti aprire tra il 1° e il 29 febbraio 2024 - è quindi dettata dalla necessità di valutare la possibilità di aggiornare i criteri attuativi della legge provinciale sullo sport al livello di progettazione richiesto dal vigente articolo 17 della legge provinciale n. 26/1993. Al contempo dall’opportunità di risolvere il problema, sorto conseguentemente alle dinamiche dei prezzi di mercato dei materiali edili, relativo al dimensionamento economico dei progetti presentati in rapporto con il limite di spesa definito dall’articolo 93 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1605/2022.
Le eventuali domande di contributo che dovessero essere presentate durante il decorso del periodo di sospensione non saranno accolte e archiviate.