Scopazzi del melo

Per la gravità dei danni che negli ultimi anni sta arrecando all’agricoltura trentina, la fitopatia degli scopazzi del melo è oggetto di lotta obbligatoria nella Provincia Autonoma di Trento.

Data di pubblicazione:

28/07/2025

Descrizione

Con l’entrata in vigore del nuovo regime fitosanitario (Reg. (UE) 2019/2072), il fitoplasma Ca. P. mali agente causale degli scopazzi del melo è stato declassato a patogeno regolamentato non da quarantena, ragion per cui la sorveglianza ufficiale sulla sua presenza è svolta a livello nazionale solo in ambito vivaistico. 

Tuttavia, dal monitoraggio provinciale eseguito annualmente, emerge che nell’ultimo quinquennio la presenza della fitoplasmosi nel territorio trentino è in aumento e ha maggiore incidenza nelle situazioni ove non vengano applicate correttamente le strategie di lotta contro gli insetti vettori, nei frutteti di età avanzata, nei meleti a conduzione biologica e nei frutteti abbandonati (incolti).

Considerando il ruolo economico della coltura del melo a livello provinciale, è fondamentale adottare azioni mirate per ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia. Tali azioni includono:

  • l'estirpazione tempestiva delle piante sintomatiche,
  • la lotta al vettore,
  • la diffusione capillare di informazioni e la formazione dei frutticoltori,
  • attività di ricerca, sperimentazione, indagini territoriali,
  • verifica della corretta applicazione degli indirizzi forniti.

Pertanto, è stato adottato un nuovo Piano provinciale contro gli scopazzi (Delibera n. 1442 del 26/9/2025) che sostituisce il precedente che cerca di responsabilizzare maggiormente i frutticoltori e calare un approccio più sistemico.

Le principali novità introdotte dalla nuova Delibera sono di seguito riportate.

OBBLIGO DI AUTOCONTROLLO. I detentori a qualsiasi titolo dei fondi in cui sono presenti piante di melo, in solido con i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sono i principali responsabili nella gestione degli scopazzi ed effettuano in autonomia, le attività necessarie per il contenimento della malattia, ossia l’individuazione delle piante sintomatiche, l’estirpazione tempestiva di ogni pianta sintomatica (compresa la rimozione di ricacci e/o rimozione/devitalizzazione degli apparati radicali); l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari contro i vettori. Ogni operazione di autocontrollo, compreso l’estirpo, deve essere annotata dai frutticoltori professionali nel registro dei trattamenti (cs. quaderno di campagna);

INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO UFFICIALE ANNUALE. Le particelle a melo da sottoporre a controllo ufficiale da parte del SFP sono individuate in modo da comprendere:

  • le superfici frutticole di detentori associati ad AOP/OP che non eseguono i controlli;
  • le superfici frutticole di detentori non associati a AOP/OP;
  • le superfici frutticole abbandonate o incolte o di superfici frutticole non presenti in fascicoli aziendali;
  • le superfici frutticole che dai controlli sui registri dei trattamenti non sono risultate adempienti alla lotta ai vettori.

ESTIRPAZIONE TOTALE DI SUPERFICI A MELO. Tenuto conto del rischio fitosanitario, anche in riferimento a situazioni geograficamente circoscritte, il SFP può estendere l’obbligo di estirpazione all’intera unità produttiva sintomatica. Tuttavia, indipendentemente dalla percentuale di piante sintomatiche, si deve procedere all’estirpo totale in presenza di:

  • frutteto abbandonato o incolto sintomatico (indipendentemente dall’età);
  • unità frutticola sintomatica con percentuale di piante sintomatiche pari o superiore al 20 %.

DILAZIONE DEI TERMINI DI ESTIRPO. Qualora la somma delle superfici interessate da provvedimenti di estirpo totale sia superiore al 30% della superficie complessiva aziendale coltivata a melo, previa richiesta dell’interessato da presentarsi prima della scadenza dei termini assegnati o stabiliti per l’estirpo come sopra descritti, il SFP può valutare e concedere in via del tutto eccezionale una dilazione dei tempi per l’esecuzione dell’estirpo totale nel rispetto di un piano concordato con l’istante.

COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA ESECUZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE IMPARTITE DAL SFP. L’omessa trasmissione al SFP della comunicazione dell’avvenuto estirpo entro i termini assegnati nella diffida è equiparata, per gli effetti di cui al presente Piano, alla omessa esecuzione della misura fitosanitaria ingiunta e comporta l’applicazione a carico degli inadempienti della medesima sanzione di coloro che non hanno estirpato.

CAMPAGNA INFORMATIVA. La sensibilizzazione è determinante per ridurre l'incidenza della fitopatia e, in tale ottica, il SFP con la collaborazione della Fondazione Mach si attiverà affinché tutti i soggetti coinvolti si impegnino a riconoscere i sintomi e ad attuare l’autocontrollo. Per far ciò sarà attivata una campagna infomativa capillare su tutto il territorio che riguardi tutti i cittadini. A tale fine si allega alla presente comunicazione un opuscolo infomativo dedicato e si prega di darne massima diffusione.

Si ricorda che, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, il SFP può disporre a carico dei destinatari di diffida, l'esecuzione coattiva dell’estirpo ponendo a carico del trasgressore le relative spese (art.55 bis, comma 6 bis della L.P. n. 4/2003).

Infine, ai detentori e proprietari destinatari di provvedimenti sanzionatori riferiti a misure fitosanitarie è sospesa l’erogazione di ogni forma di agevolazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all’avvenuta attuazione della misura fitosanitaria violata (art. 55 bis - comma 6 ter della L.P. n. 4/2003).

Nelle azioni previste nel nuovo Piano provinciale contro gli scopazzi del melo, oltre al Servizio Fitosanitario Provinciale e alla Fondazione E. Mach sono coinvolti tutti i principali portatori d’interesse che si impegnano ad agire in modo coordinato, con un approccio di sistema.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Delibera n. 1442 del 26 settembre 2025

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 18:11

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