Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

Il nuovo Regolamento (UE) 2016/2031, al fine di rafforzare il monitoraggio di piante e prodotti vegetali, ha istituito il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) che identifica in modo univoco gli Operatori Professionali che operano nell'ambito della produzione e dello scambio di piante e prodotti vegetali.

Data di pubblicazione:

06/10/2025

Descrizione

L'iscrizione a questo registro è obbligatoria per diverse categorie individuate dall'art. 65 del Reg. (UE) 2016/2031, ossia per tutti quegli Operatori Professionali (OP) che: 

  • introducono nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario;
  • spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante;
  • rilasciano un passaporto delle piante ai sensi dell’art. 89 del regolamento (UE) 2016/2031;
  • chiedono all'autorità competente di rilasciare certificati fitosanitari per esportazione, riesportazione e/o pre-esportazione;
  • sono autorizzati ad applicare il marchio ISPM15 ai sensi dell'articolo 96 o a riparare il materiale da imballaggio di legno a norma dell'articolo 97 del regolamento (UE) 2016/2031;
  • sono autorizzati a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'art. 99 del Regolamento (UE) 2016/2031, che fornisca informazioni ai sensi degli artt. 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate.

Oltre ai suddetti soggetti previsti dall’art. 65 del Reg. (UE) 2016/2031, il Documento Tecnico Ufficiale n. 4 emanato dal Servizio Fitosanitario Nazionale prevede l’iscrizione al RUOP per:

  • gli Operatori Professionali che forniscono esclusivamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso mercati agricoli o altri mercati che hanno luogo al di fuori del territorio di competenza del Servizio fitosanitario regionale ove ha sede l’operatore medesimo;
  • gli Operatori Professionali che vendono mediante contratto a distanza;
  • le ditte sementiere individuate ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;
  • i produttori di patate da consumo (esclusi quelli che vendono direttamente ad utilizzatori finali), nonché i centri di raccolta collettivi e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione;
  • i produttori di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi commercializzati all’ingrosso;
  • i produttori di prati in zolle;
  • i “manutentori del verde” che mettono a dimora/vendono piante ad Operatori Professionali e/o in zona protetta (in quest'ultimo caso anche se vendute direttamente ad utilizzatori finali), oppure vendono piante ad utilizzatori finali mediante contratti a distanza;
  • imprese di servizi di impianti fruttiferi e boschivi che cedono piante o materiale di propagazione a OP, che utilizzano per la vendita contratti a distanza o movimentano vegetali destinati a zone protette (ZP).

Previa presentazione di apposita istanza, ogni OP è registrato una sola volta dal Servizio fitosanitario competente per la sede legale.

Sono invece esonerati dall’ iscrizione al RUOP, gli OP che:

  • forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
  • forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di semente, escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di introduzione nell’UE;
  • esercitano un’attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
  • esercitano esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Alla presentazione della domanda, gli Operatori Professionali sopra descritti devono possedere i seguenti requisiti:

  • avere sede legale in provincia di Trento;
  • essere in possesso di partita IVA;
  • essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA;
  • rispondere alle previsioni del DM 333987 del 27/07/2022 "Requisiti, dotazioni e adempimenti degli Operatori Professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19";
  • non devono sussistere cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001.

OBBLIGHI. L’ Operatore Professionale registrato al RUOP, in base alla normativa vigente, è tenuto al rispetto dei seguenti adempimenti:

  • riportare il codice RUOP su tutta la documentazione amministrativa della propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
  • consentire al personale del Servizio Fitosanitario provinciale (di seguito SFR) l'accesso ai siti di produzione per le attività di controllo nei tempi concordati;
  • conservare, ed esibire su richiesta del personale incaricato ai controlli, copia di un documento valido di disponibilità di terreni e/o strutture, nonché copia di eventuali accordi di fornitura, di prestazione di servizio o di contratti di moltiplicazione per lo svolgimento dell’attività;
  • aggiornare i dati anagrafici e di contatto entro 30 giorni da intervenuta modifica;
  • comunicare entro il 30 aprile di ogni anno eventuali modifiche riguardanti i siti di produzione e generi/specie interessate, il tipo di attività svolta, la tipologia di merce prodotta/commercializzata e qualsiasi altra modifica rilevante in ambito fitosanitario;
  • informare il Servizio Fitosanitario provinciale qualora sospetti la presenza di un organismo nocivo da quarantena.

L’OP registrato al RUOP che svolge attività vivaistica assicura inoltre il rispetto dei seguenti obblighi:

  • identificare in modo univoco le piante in produzione per consentire il riconoscimento di specie, varietà (se esistente) e lotto (es. tramite applicazione di etichette codificate);
  • separare le aree di produzione da quelle di commercializzazione, al fine di rendere trascurabile ogni rischio fitosanitario;
  • mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, vite, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
  • garantire una corretta gestione delle piante spontanee, infestanti e non, sia all’interno del vivaio, sia nelle immediate vicinanze.

TRACCIABILITA'. L’Operatore Professionale deve garantire la tracciabilità totale dei materiali prodotti dalla ditta, dei materiali vegetali acquistati presso altri Operatori Professionali e dei materiali vegetali ceduti a qualsiasi titolo ad altri Operatori Professionali.

L’OP assicura la conservazione di tutte le informazioni per almeno TRE ANNI attraverso l’archiviazione dei dati che consentono di identificare, per ogni unità di vendita (e/o lotto), gli OP da cui provengono i materiali di moltiplicazione con i quali è stata prodotta e gli OP ai quali l’unità è stata fornita, nonché di qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria allo scopo sopra descritto.

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