Descrizione
I PAT vengono istituiti ai sensi dell’ art. 8, comma 1 del D.lgs n.173 del 1998, il quale sancisce l’importanza della valorizzazione del patrimonio gastronomico ed introduce la nozione di prodotto tradizionale quale tipologia di prodotto destinato alla dieta umana e strettamente condizionato da fattori come la tradizione, il territorio, le materie prime e le tecniche di produzione; la denominazione PAT, in altri termini, offre al consumatore garanzie in termini di tipicità del prodotto, legandone la produzione e lavorazione alle specifiche metodiche tradizionali.
Nel 1999, il MiPAAF, con il DM n. 350 del 08/09/99 ha emanato il Regolamento recante le norme per l’individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all’art.8 del D.lgs n.173 del 1998 e ha delegato alle regioni il compito di istituire appositi elenchi regionali, limitandosi, pertanto, ad un’attività di solo controllo (mediante l’istituzione di un apposito elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e aggiornato annualmente con il contributo delle regioni).
L´attivazione di una consultazione su vasta scala ha portato ad una prima individuazione di oltre 66 prodotti “tradizionali” a livello provinciale, successivamente inseriti nell´elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali approvato nel luglio del 2000. Negli anni seguenti si sono poi segnalati altri prodotti agroalimentari fino ad arrivare agli attuali 105 (aggiornati al 2022) come risulta dalla 22esima revisione ministeriale pubblicata sul sito del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).
L'Ufficio Tutela delle produzioni agricole del Servizio Politiche sviluppo rurale PAT, ha la competenza della gestione e aggiornamento dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali.
Procedura:
Considerato che l’inserimento di un prodotto agroalimentare nell’Elenco provinciale dei prodotti tradizionali ha carattere facoltativo, il riconoscimento del prodotto avviene a seguito di presentazione di una domanda, da inoltrare da parte dei soggetti interessati, all’amministrazione provinciale di competenza.
L’amministrazione provinciale esamina la documentazione (Dossier), eventualmente richiede integrazioni e chiarimenti, verifica la congruità dei dati, provvede ad aggiornare i dati, motivando eventuali dinieghi.
E’ ammessa la possibilità che l’amministrazione provinciale provveda autonomamente alla individuazione di prodotti agroalimentari tradizionali.
Tempistiche:
Preso atto che l’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali viene aggiornato una volta l’anno, le richieste possono essere presentate durante tutto il corso dell’anno da parte dei soggetti interessati.
DOCUMENTAZIONE
Richieste di nuovi inserimenti:
La responsabilità delle informazioni contenute nella richiesta ricade sul firmatario/i della domanda stessa.
Alla richiesta vanno allegate:
- la scheda identificativa delle caratteristiche del prodotto;
- una relazione storica attestante che le metodiche di produzione sono praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni;
- la relazione storica è corredata di documentazione (es. citazioni letterarie o bibliografiche storiche, aneddoti o ricorrenze, interviste, filmati e quant’altro utile), opuscoli o altro materiale divulgativo o promozionale, manifesti e volantini di fiere o sagre, fatture o altri
documenti amministrativi che giustifichino la produzione;
- una breve relazione economica che permetta una valutazione anche sommaria della situazione attuale del prodotto;
- immagini recenti del prodotto se disponibili, ed eventualmente del processo produttivo;
Richiesta di modifica:
La richiesta dovrà essere debitamente motivata.
Alla richiesta va allegata:
- descrizione e motivazione della modifica,
- la scheda identificativa del prodotto opportunamente revisionata.
Le richieste di modifica vengono valutate dal Servizio provinciale competente, al fine di tutelare la tradizionalità del prodotto; non devono quindi essere delle modifiche che possano snaturare le caratteristiche peculiari dello stesso.
CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE, APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E COMUNICAZIONE
Entro 60 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda di iscrizione/modifica nell’elenco provinciale dei prodotti agroalimentari tradizionali il Responsabile del Procedimento predispone ed approva, con determinazione dirigenziale, gli esiti dell’istruttoria. Il provvedimento è comunicato tramite PEC ai richiedenti.