Descrizione
In merito alla disciplina delle società partecipate sono di seguito evidenziati gli interventi normativi realizzati a livello provinciale.
1. Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, articoli 37 ter, 53, 53 bis, 58, comma 8 bis, 75 quater e quinquies
Con l’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, che ha introdotto l’articolo 37 ter della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, modificato dall’art. 15 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, il legislatore provinciale ha normato i criteri e le modalità di accesso al lavoro presso gli enti strumentali di diritto privato. L’articolo 53 della legge provinciale 7 del 1997 disciplina le modalità di passaggio di dipendenti dalla Provincia o da enti funzionali da essa dipendenti ad aziende o società private. Il comma 1 sexies del citato articolo prevede altresì che, anche in relazione ai processi di riorganizzazione, di accorpamento e di ridefinizione dei compiti e delle attività degli enti strumentali della Provincia, e a seguito delle procedure di mobilità previste per le società direttamente controllate dalla Provincia, il personale che risulta eccedente presso questi enti possa essere messo a disposizione della Provincia, anche per il collocamento presso suoi enti strumentali diversi, previa verifica che la relativa assunzione sia stata disposta dall’ente strumentale attraverso procedure selettive effettuate nel rispetto dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza, imparzialità. Con l’articolo 53 bis il legislatore provinciale ha stabilito, anche per gli enti strumentali della Provincia, il divieto di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione organizzata dal committente, di studio a lavoratori privati, titolari di lavoro autonomo e pubblici collocati in quiescenza e di conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. È inoltre non consentito il conferimento a tali soggetti, di cariche in organi di governo degli enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006. Resta, però, ferma la possibilità di conferire incarichi e cariche a titolo gratuito, fatto in ogni caso salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell’atto d’incarico. Con l’articolo 31, comma 6 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), che ha aggiunto il comma 8 bis all’articolo 58 della legge provinciale 7 del 1997, APRAN è autorizzata, sulla base delle direttive della Giunta provinciale, a stipulare contratti collettivi di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia. In attuazione della norma, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 del 2015 sono stati individuati gli enti strumentali di diritto privato interessati dalla disposizione - società e fondazioni diverse dalla ricerca - e sono state impartite specifiche direttive attuative. È in corso la definizione del contratto unico. Quindi, con l’articolo 75 quater vengono dettate disposizioni in materia di trattamento economico del personale degli enti strumentali della Provincia, prevedendo, nello specifico, che la Giunta provinciale possa fissare eventuali limiti al costo del lavoro, definisca specifici criteri e modalità per il contenimento degli oneri contrattuali, che sono recepiti in sede di contrattazione di primo e di secondo livello, nonché criteri e modalità per la quantificazione della retribuzione aggiuntiva attribuibile dagli enti strumentali al personale messo a disposizione dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo. Il legislatore provinciale ha, inoltre, previsto che, con deliberazione della Giunta provinciale vengano fissate le modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali indicati nell’articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché i casi in cui risulti necessaria un’espressa autorizzazione all’assunzione e le modalità per l’accertamento degli esuberi e l’attivazione della mobilità tra i medesimi enti o tra gli enti indicati nell’articolo 53. L’articolo 75 quinquies concerne il servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale. Tale articolo stabilisce, infatti, che la Provincia, in alternativa all’appalto, possa procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa, anche affidandolo ad una società strumentale di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 o a una sua controllata, attraverso l’utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all’articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi. |
2. Legge provinciale 12 maggio 2004 n. 4, articolo 7
L’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 prevede, in particolare, che la Giunta provinciale adotti direttive, anche differenziate, nei confronti delle società controllate, con l'obiettivo di far concorrere le stesse al perseguimento degli obblighi posti in capo alla Provincia e di armonizzare gli strumenti di programmazione economica finanziaria delle precitate società con i corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia. Nello specifico le direttive possono riguardare le modalità di impostazione dei documenti di programmazione economica finanziaria, il ricorso agli strumenti di sistema, le forme di gestione associata dei servizi, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, nonché criteri per la razionalizzazione di particolari tipologie di spesa. La portata dei predetti articoli è significativa poiché riconosce le società controllate dalla Provincia come componenti del sistema pubblico provinciale. In tale senso, l'attività delle società viene assoggettata al coordinamento dell'Amministrazione, in particolare per la ricerca di sinergie operative tra le società stesse e per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia. |
3. Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, articoli 18 e 18 bis
All’articolo 18 della legge provinciale n. 1 del 2005, il legislatore provinciale ha introdotto una logica di gruppo societario, prevedendo in tal senso che la Provincia indirizzi e coordini l’attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del codice civile. A tal fine la norma prevede che la Giunta provinciale approvi linee strategiche di gruppo orientate ad assicurare: In particolare il comma 3 bis dell’art. 18 della legge provinciale 1/2005, autorizza la Provincia ad effettuare o promuovere operazioni di riorganizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali per renderlo più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, previa presentazione alla competente Commissione permanente del Consiglio di appositi programmi approvati dalla Giunta. La norma disciplina altresì i contenuti e tempistiche dei citati programmi in ordine ai quali la Giunta dà conto dell' attuazione e degli obiettivi conseguiti. I limiti massimi dei compensi per i componenti degli organi delle società, in attuazione del nuovo articolo 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2015, risultano invece definiti dalla deliberazione n. 787 del 9 maggio 2018. |
4. Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, articoli 33, commi 5, 6, 7, 8 e 9 e 33 ter
L’articolo 33, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 autorizza la Giunta provinciale, in deroga al principio generale che prevede l'adozione di una specifica norma di legge, ad acquistare, conferire o alienare azioni o quote di società, qualora non si determini l’acquisizione o la perdita del controllo in tali società nonché qualora non si determini l’acquisizione o la perdita dell’esercizio di almeno un quinto dei voti nell’assemblea ordinaria della società. Inoltre, il comma 8 dell’articolo 23 della legge provinciale n. 18 del 27 dicembre 2011 (legge finanziaria 2012) ha introdotto l’articolo 33 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Tale disposizione normativa stabilisce che la Giunta provinciale entro il mese di maggio di ogni anno presenti alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia, che riferisce sullo stato di attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalla legge provinciale 3 del 2006, dalla legge sul personale della Provincia, dalle disposizioni in materia di organizzazione e di personale contenute nelle leggi finanziarie provinciali e in particolare dall’articolo 18 della legge provinciale n. 1 del 2005 in materia di società controllate della Provincia. La relazione evidenzia anche i mutamenti rispetto alla situazione del periodo precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull'andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede attuativa. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può inoltre chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni contenuti nella relazione e può chiedere l’intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale. |
5. Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, articolo 24
L’articolo 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 (legge finanziaria 2011), come modificato dall’articolo 7 della legge provinciale n. 19 del 2016, disciplina l'utilizzo dello strumento societario da parte della Provincia e degli enti locali, stabilendo condizioni e vincoli. La norma prevede, in primo luogo, che i presupposti richiesti dalla normativa statale per la partecipazione della Provincia e degli enti locali a società sussistono in caso di previsione normativa della partecipazione medesima o della specifica attività da svolgere. è altresì consentita la partecipazione nelle società che, ai sensi della norma di attuazione dello Statuto in materia di energia, svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti funzionali alle attività medesime. In secondo luogo, la norma prevede che la costituzione di nuove società da parte della Provincia e degli enti locali è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell’attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house. Infine, il predetto articolo stabilisce che la Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del Codice civile, non possano effettuare aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate, che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi, a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Il verificarsi di tali condizioni impone la presentazione da parte delle società di un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. |
6. Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, articolo 2, comma 3
L’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 ha previsto, quale strumento funzionale al perseguimento dell’obiettivo di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, la costituzione tra le società della Provincia di un centro di servizi condivisi per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale.